Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 5: Rimedi giuridici
< Art. 18a Direttive della commissione di coordinamento
> Art. 20 Disposizioni transitorie per i gruisti

Art. 191

Le decisioni dell’INSAI di cui agli articoli 11, 14 e 16 possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.


1 Nuovo testo giusta il n. II 98 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).


Stato 1° luglio 2010
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