Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Disposizioni generali
> Art. 2 Gru

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza stabilisce quali misure vadano prese per garantire la sicurezza dei lavoratori nell’uso delle gru.1

2 In assenza di disposizioni speciali nella presente ordinanza, si applica l’ordinanza del 19 dicembre 19832 sulla prevenzione degli infortuni (OPI).


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 set. 2007 (RU 2007 4445).
2 RS 832.30


Stato 1° luglio 2010
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