Capitolo 1: Disposizioni generali
> Art. 2 Gru
Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza stabilisce quali misure vadano prese per garantire la sicurezza dei lavoratori nell’uso delle gru.1
2 In assenza di disposizioni speciali nella presente ordinanza, si applica l’ordinanza del 19 dicembre 19832 sulla prevenzione degli infortuni (OPI).
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 set. 2007 (RU 2007 4445).
2 RS 832.30
Stato 1° luglio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali