Capitolo 2: Disposizioni concernenti tutti i lavori di costruzione
Sezione 1: In generale
< Art. 4 Organizzazione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute
> Art. 6 Indumenti di segnalazione ad alta visibilità
Art. 5 Obbligo di portare un casco di protezione
1 I lavoratori devono portare un casco di protezione per tutti i lavori in cui sono esposti al pericolo della caduta di oggetti o di materiali.
2 È obbligatorio indossare il casco di protezione:
- a.
- nei lavori edili e per ponti fino a quando la costruzione della struttura grezza è terminata;
- b.
- nei lavori eseguiti in prossimità di gru, di scavatrici e di macchine speciali del genio civile;
- c.
- negli scavi di fossi e di pozzi nonché di fosse di fondazione;
- d.
- nei lavori nelle cave di pietra;
- e.
- nei lavori in sotterraneo;
- f.
- nei lavori con esplosivi;
- g.
- durante i lavori di smantellamento e di demolizione;
- h.
- nei lavori di costruzione in legno o in metallo;
- i.
- nei lavori alle canalizzazioni e all’interno delle canalizzazioni.
Stato 1° novembre 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali