Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Disposizioni concernenti tutti i lavori di costruzione
Sezione 1: In generale
< Art. 4 Organizzazione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute
> Art. 6 Indumenti di segnalazione ad alta visibilità

Art. 5 Obbligo di portare un casco di protezione

1 I lavoratori devono portare un casco di protezione per tutti i lavori in cui sono esposti al pericolo della caduta di oggetti o di materiali.

2 È obbligatorio indossare il casco di protezione:

a.
nei lavori edili e per ponti fino a quando la costruzione della struttura grezza è terminata;
b.
nei lavori eseguiti in prossimità di gru, di scavatrici e di macchine speciali del genio civile;
c.
negli scavi di fossi e di pozzi nonché di fosse di fondazione;
d.
nei lavori nelle cave di pietra;
e.
nei lavori in sotterraneo;
f.
nei lavori con esplosivi;
g.
durante i lavori di smantellamento e di demolizione;
h.
nei lavori di costruzione in legno o in metallo;
i.
nei lavori alle canalizzazioni e all’interno delle canalizzazioni.

Stato 1° novembre 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali