Capitolo 2: Disposizioni concernenti tutti i lavori di costruzione
Sezione 4: Protezione contro le cadute
< Art. 18 Ponteggi
> Art. 20 Installazioni esistenti
Art. 19 Altre protezioni contro le cadute
1 Quando tecnicamente non č possibile o risulta troppo pericoloso installare una protezione laterale conformemente all’articolo 16 o un ponteggio conformemente all’articolo 18 devono essere utilizzati ponteggi di ritenuta, reti di sicurezza, funi di sicurezza o altre misure di protezione equivalenti.
2 Per le cadute in una rete di sicurezza l’altezza di caduta non deve superare i 6 m, mentre per quelle su un ponteggio di ritenuta i 3 m.
Stato 1° novembre 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali