832.30
Ordinanza
sulla prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali
(Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)
del 19 dicembre 1983 (Stato 1° luglio 2010)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visti gli articoli 81–88 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni (legge/LAINF); visto l’articolo 40 della legge del 13 marzo 19643 sul lavoro (LL),4
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Titolo primo: Prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali (sicurezza sul lavoro)
Capitolo 2: Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore in generale
Sezione 1: Obblighi del datore di lavoro
Art. 3 Misure e installazioni di protezioneArt. 4 Sospensione temporanea del lavoro
Art. 5 Dispositivi di protezione individuale
Art. 6 Informazione e istruzione dei lavoratori
Art. 6a Diritto di essere consultati
Art. 7 Trasferimento di compiti al lavoratore
Art. 8 Provvedimenti in caso di lavori connessi con pericoli particolari
Art. 9 Cooperazione di più aziende
Art. 10 Lavoro temporaneo
Sezione 2: Obblighi del lavoratore
Art. 11Sezione 2a:5 Appello ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro
Art. 11a Obbligo del datore di lavoroArt. 11b Direttive sull’obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro
Art. 11c Decisione sull’obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro
Art. 11d Qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro
Art. 11dbis Decisione relativa alla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro
Art. 11e Compiti degli specialisti della sicurezza sul lavoro
Art. 11f Statuto degli specialisti della sicurezza sul lavoro nell’azienda
Art. 11g Statuto degli specialisti della sicurezza sul lavoro nei confronti degli organi d’esecuzione
Capitolo 3: Esigenze di sicurezza
Sezione 1: Edifici ed altre opere
Art. 12 PortataArt. 13 Costruzione e pulizia
Art. 14 Pavimenti
Art. 15 Pareti e porte vetrate
Art. 16 Scale
Art. 17 Tetti
Art. 18 Scale a pioli fisse
Art. 19 Passaggi
Art. 20 Vie d’evacuazione
Art. 21 Parapetti e ringhiere
Art. 22 Rampe di carico e rampe d’accesso
Art. 23 Binari
Sezione 2: Attrezzature di lavoro6
Art. 24 PrincipioArt. 25 Portata
Art. 26 Costruzione e pulizia
Art. 27 Accessibilità
Art. 28 Dispositivi e misure di protezione
Art. 29 Fonti d’accensione
Art. 30 Dispositivi di comando
Art. 31 Serbatoi e condotte
Art. 32 Bruciatori per scopi tecnici
Art. 32a Utilizzazione delle attrezzature di lavoro
Art. 32b Manutenzione delle attrezzature di lavoro
Sezione 3: Ambiente di lavoro
Art. 33 AerazioneArt. 34 Rumore e vibrazioni
Art. 35 Illuminazione
Art. 36 Pericoli d’esplosione e d’incendio
Art. 37 Pulizia ed eliminazione dei rifiuti
Sezione 4: Organizzazione del lavoro
Art. 38 Abiti di lavoro e DPIArt. 39 Divieto d’accesso
Art. 40 Lotta contro l’incendio
Art. 41 Trasporto e deposito
Art. 42 Trasporto di persone
Art. 43 Lavori su attrezzature di lavoro
Art. 44 Sostanze nocive
Art. 45 Protezione dalle radiazioni nocive
Art. 46 Liquidi infiammabili
Titolo secondo: Organizzazione
Capitolo 1: Sicurezza sul lavoro
Sezione 1: Organi esecutivi
Art. 47 Organi cantonali d’esecuzione della legge sul lavoroArt. 48 Organi federali d’esecuzione della legge sul lavoro
Art. 49 Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni. a. Prevenzione degli infortuni professionali
Art. 50 b. Prevenzione delle malattie professionali
Art. 51 Organizzazioni specializzate
Sezione 2: Commissione di coordinamento
Art. 52 Coordinamento dei settori di competenzaArt. 52a Direttive della commissione di coordinamento
Art. 53 Competenze della commissione di coordinamento
Art. 54 Ordinamento delle indennità
Art. 55 Organizzazione
Art. 56 Fornitura di dati
Art. 57 Consultazione delle organizzazioni interessate
Art. 58 Rapporti d’attività
Titolo terzo: Esecuzione delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro
Capitolo 1: Controlli, provvedimenti ed esecuzione
Sezione 1: Controlli
Art. 60 ConsulenzaArt. 61 Ispezione d’aziende e informazioni
Art. 62 Avvertimento al datore di lavoro
Art. 63 Denunce
Sezione 2: Provvedimenti
Art. 64 DecisioneArt. 65 Conferma d’esecuzione da parte del datore di lavoro
Sezione 3: Esecuzione
Art. 66 Aumenti di premioArt. 67 Provvedimenti coattivi
Art. 68 Autorità cantonale
Titolo quarto: Prevenzione nel settore della medicina del lavoro
Capitolo 2: Visite profilattiche
Art. 71 In generaleArt. 72 Visita d’entrata
Art. 73 Visita di controllo
Art. 74 Controlli a esposizione cessata
Art. 75 Indennità
Art. 76 Libretti di controllo
Art. 77 Inosservanza delle norme concernenti le visite mediche
Capitolo 3: Esclusione di lavoratori in pericolo
Art. 78 Decisione concernente l’idoneità di un lavoratoreArt. 79 Obbligo d’annunciare
Art. 80 Effetti delle decisioni
Art. 81 Inosservanza di una decisione
Capitolo 4: Diritti del lavoratore
Sezione 2: Indennità giornaliera di transizione
Art. 83 DirittoArt. 84 Importo e durata
Art. 85 Pagamento
Sezione 3: Indennità per cambiamento d’occupazione8
Art. 86 DirittoArt. 87 Importo e durata
Art. 88 Versamento
Titolo quinto: Finanziamento
Capitolo 1: Sicurezza sul lavoro
Art. 90 Spese a carico del datore di lavoroArt. 91 Spese coperte dal premio supplementare
Art. 92 Destinazione del premio supplementare
Art. 93 Preventivo
Art. 94 Fissazione del premio supplementare
Art. 95 Versamento del premio supplementare
Art. 96 Indennizzo degli organi esecutivi
Art. 97 Esenzione dal premio supplementare
Capitolo 2: Prevenzione degli infortuni non professionali
Art. 98 Calcolo del premio supplementareArt. 99 Fissazione del premio supplementare
Art. 100 Destinazione del premio supplementare
Titolo settimo: Disposizioni finali
Art. 104 Riserva di prescrizioni di poliziaArt. 105 Diritto previgente: abrogazioni
Art. 106 Diritto previgente: modifiche
Art. 107 Disposizioni mantenute in vigore
Art. 108 Disposizioni transitorie
Art. 109 Entrata in vigore
Disposizione finale della modifica del 1° giugno 199310
La commissione di coordinamento informa il Dipartimento federale dell’Interno, entro un anno a partire dall’entrata in vigore di questa modifica, dell’elaborazione delle direttive ai sensi dell’articolo 11b.
1 RS 830.1
2 RS 832.20
3 RS 822.11
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3921).
5 Introdotta dal n. I dell’O del 1° giu. 1993 (RU 1993 1895).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).
7 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2917).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).
10 RU 1993 1895