Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

832.30

Ordinanza
sulla prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali

(Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)

del 19 dicembre 1983 (Stato 1° luglio 2010)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visti gli articoli 81–88 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni (legge/LAINF); visto l’articolo 40 della legge del 13 marzo 19643 sul lavoro (LL),4

ordina:

Titolo primo: Prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali (sicurezza sul lavoro)

Capitolo 1: Campo d’applicazione

Art. 1 Principio

Art. 2 Eccezioni

Capitolo 2: Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore in generale

Capitolo 3: Esigenze di sicurezza

Titolo secondo: Organizzazione

Capitolo 1: Sicurezza sul lavoro

Capitolo 2: Prevenzione degli infortuni non professionali

Art. 59

Titolo terzo: Esecuzione delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro

Capitolo 1: Controlli, provvedimenti ed esecuzione

Capitolo 2: Autorizzazione di deroga

Art. 69

Capitolo 3:7 Banca dati della Commissione di coordinamento

Art. 69a

Titolo quarto: Prevenzione nel settore della medicina del lavoro

Capitolo 1: Assoggettamento

Art. 70

Capitolo 2: Visite profilattiche

Art. 71 In generale

Art. 72 Visita d’entrata

Art. 73 Visita di controllo

Art. 74 Controlli a esposizione cessata

Art. 75 Indennità

Art. 76 Libretti di controllo

Art. 77 Inosservanza delle norme concernenti le visite mediche

Capitolo 3: Esclusione di lavoratori in pericolo

Art. 78 Decisione concernente l’idoneità di un lavoratore

Art. 79 Obbligo d’annunciare

Art. 80 Effetti delle decisioni

Art. 81 Inosservanza di una decisione

Capitolo 4: Diritti del lavoratore

Sezione 1: Consulenza personale

Art. 82

Art. 82a Emolumenti

Sezione 2: Indennità giornaliera di transizione

Art. 83 Diritto

Art. 84 Importo e durata

Art. 85 Pagamento

Sezione 3: Indennità per cambiamento d’occupazione8

Art. 86 Diritto

Art. 87 Importo e durata

Art. 88 Versamento

Sezione 4: Riduzione dell’indennitˆ giornaliera di transizione o dell’indennità per cambiamento d’occupazione9

Art. 89

Titolo quinto: Finanziamento

Capitolo 1: Sicurezza sul lavoro

Art. 90 Spese a carico del datore di lavoro

Art. 91 Spese coperte dal premio supplementare

Art. 92 Destinazione del premio supplementare

Art. 93 Preventivo

Art. 94 Fissazione del premio supplementare

Art. 95 Versamento del premio supplementare

Art. 96 Indennizzo degli organi esecutivi

Art. 97 Esenzione dal premio supplementare

Capitolo 2: Prevenzione degli infortuni non professionali

Art. 98 Calcolo del premio supplementare

Art. 99 Fissazione del premio supplementare

Art. 100 Destinazione del premio supplementare

Titolo quinto. …

Art. 101

Titolo sesto: …

Art. 102 e 103

Titolo settimo: Disposizioni finali

Art. 104 Riserva di prescrizioni di polizia

Art. 105 Diritto previgente: abrogazioni

Art. 106 Diritto previgente: modifiche

Art. 107 Disposizioni mantenute in vigore

Art. 108 Disposizioni transitorie

Art. 109 Entrata in vigore

Disposizione finale della modifica del 1° giugno 199310

La commissione di coordinamento informa il Dipartimento federale dell’Interno, entro un anno a partire dall’entrata in vigore di questa modifica, dell’elaborazione delle direttive ai sensi dell’articolo 11b.


1 RS 830.1
2 RS 832.20
3 RS 822.11
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3921).
5 Introdotta dal n. I dell’O del 1° giu. 1993 (RU 1993 1895).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).
7 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2917).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).
10 RU 1993 1895


Stato 1° luglio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali