Titolo primo: Prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali (sicurezza sul lavoro)
Capitolo 2: Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore in generale
Sezione 1: Obblighi del datore di lavoro
< Art. 6 Informazione e istruzione dei lavoratori
> Art. 7 Trasferimento di compiti al lavoratore
Art. 6a1 Diritto di essere consultati
1 I lavoratori o i loro rappresentanti nell’azienda hanno il diritto di essere consultati in merito a tutte le questioni relative alla sicurezza sul lavoro.
2 Il diritto di essere consultati comprende anche il diritto di essere sentiti sufficientemente presto e in maniera completa riguardo a tali questioni e il diritto di presentare proposte prima che il datore di lavoro prenda una decisione. Il datore di lavoro deve motivare la sua decisione se non tiene conto, o tiene conto solo parzialmente, delle obiezioni e delle proposte dei lavoratori o dei loro rappresentanti nell’azienda.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374).
Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali