Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quarto: Prevenzione nel settore della medicina del lavoro
Capitolo 4: Diritti del lavoratore
Sezione 1: Consulenza personale
< Art. 82
> Art. 83 Diritto

Art. 82a1 Emolumenti

La regolamentazione conformemente all’articolo 72a dell’ordinanza del 20 dicembre 19822 sull’assicurazione contro gli infortuni si applica per analogia.


1 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3921).
2 RS 832.202


Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali