Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quarto: Prevenzione nel settore della medicina del lavoro
Capitolo 2: Visite profilattiche
< Art. 71 In generale
> Art. 73 Visita di controllo

Art. 72 Visita d’entrata

1 Il datore di lavoro deve annunciare all’INSAI, il più tardi 30 giorni dopo l’entrata in servizio, ogni nuovo lavoratore cui si applicano le prescrizioni sulla prevenzione nel settore della medicina del lavoro. L’INSAI riscontra se il lavoratore già stato oggetto di una decisione riguardo alla sua idoneità ad eseguire i lavori pertinenti (art. 78) e comunica al datore di lavoro se occorre procedere a una visita d’entrata. L’INSAI può autorizzare deroghe all’obbligo d’annunciare i nuovi lavoratori.

2 I lavoratori cui si applicano le prescrizioni sulle visite profilattiche e che non sono stati oggetto di una decisione sulla loro idoneità devono essere visitati il più tardi 30 giorni dopo il ricevimento della comunicazione dell’INSAI.

3 I lavoratori chiamati a svolgere compiti in aria compressa, ad esempio i lavori eseguiti mediante scafandri o cassoni, devono immediatamente essere annunciati. La visita d’entrata deve aver luogo prima dell’entrata in servizio. Il lavoratore non deve essere occupato in tali lavori prima che l’INSAI si sia pronunciato sulla sua idoneità.

4 L’INSAI può anche fare effettuare visite d’entrata prima dell’inizio dei lavori per altre attività e esposizioni o effettuarle esso stesso, se lavori di corta durata possono già mettere in pericolo il lavoratore o se la decisione sulla sua idoneità è rilevante per continuare la formazione del lavoratore.1


1 Introdotto dal n. I dell’O del 1° giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1895).


Stato 1° maggio 2012
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