Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Esecuzione delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro
Capitolo 2: Autorizzazione di deroga
< Art. 68 Autorità cantonale
> Art. 69a Banca dati inerente all’esecuzione

Art. 69

1 Gli organi d’esecuzione possono, a domanda scritta del datore di lavoro, autorizzare eccezionalmente e nel singolo caso deroghe alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro qualora:

a.
il datore di lavoro prenda un altro provvedimento di pari efficacia oppure
b.
l’applicazione della prescrizione cagioni un rigore eccessivo e la deroga non comprometta la protezione dei lavoratori.

2 Prima di presentare la domanda, il datore di lavoro deve consultare i lavoratori interessati o i loro rappresentanti nell’azienda in virtù dell’articolo 6a. Nella domanda deve menzionare il risultato di tale consultazione.1

3 La pronuncia sulla domanda è notificata al datore di lavoro mediante decisione formale. Il datore di lavoro deve debitamente comunicare ai lavoratori interessati l’autorizzazione accordatagli.

4 Un organo cantonale d’esecuzione della legge sul lavoro, se è competente per accordare un’autorizzazione, chiede dapprima il rapporto dell’organo d’esecuzione federale e, per il tramite di quest’ultimo, il rapporto dell’INSAI.2


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).


Stato 1° maggio 2012
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