Titolo terzo: Esecuzione delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro
Capitolo 1: Controlli, provvedimenti ed esecuzione
Sezione 2: Provvedimenti
< Art. 64 Decisione
> Art. 66 Aumenti di premio
Art. 65 Conferma d’esecuzione da parte del datore di lavoro1
1 Il datore di lavoro deve annunciare all’organo d’esecuzione che ha preso la decisione, il più tardi alla scadenza del termine impartitogli, l’attuazione dei provvedimenti ordinati.
2 Se non può osservare il termine impartitogli deve, prima della scadenza, presentare una domanda motivata di proroga e informarne i lavoratori interessati.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).
Stato 1° maggio 2012
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