Titolo terzo: Esecuzione delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro
Capitolo 1: Controlli, provvedimenti ed esecuzione
Sezione 2: Provvedimenti
< Art. 63 Denunce
> Art. 65 Conferma d’esecuzione da parte del datore di lavoro
Art. 641 Decisione
1 Se non č dato seguito a un avvertimento, l’organo d’esecuzione competente, dopo aver consultato il datore di lavoro e i lavoratori direttamente interessati, ordina i provvedimenti necessari mediante decisione e fissa al datore di lavoro un congruo termine per eseguirli.
2 Il datore di lavoro deve informare i lavoratori o i loro rappresentanti nell’azienda sulle disposizioni degli organi d’esecuzione.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374).
Stato 1° maggio 2012
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