Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali (sicurezza sul lavoro)
Capitolo 2: Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore in generale
Sezione 1: Obblighi del datore di lavoro
< Art. 5 Dispositivi di protezione individuale
> Art. 6a Diritto di essere consultati

Art. 61 Informazione e istruzione dei lavoratori

1 Il datore di lavoro provvede affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, compresi quelli provenienti da un’altra azienda, siano informati sui pericoli cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e siano istruiti riguardo ai provvedimenti per prevenirli. Tale informazione e tale istruzione devono essere fornite al momento dell’entrata in servizio e ogniqualvolta subentri una modifica essenziale delle condizioni di lavoro; se necessario, esse devono essere ripetute.

2 I lavoratori devono essere informati sui compiti e la funzione degli specialisti della sicurezza sul lavoro occupati nell’azienda.

3 Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori osservino i provvedimenti relativi alla sicurezza sul lavoro.

4 L’informazione e l’istruzione devono svolgersi durante il tempo di lavoro e non possono essere a carico del lavoratore.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374).


Stato 1° luglio 2010
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