Titolo secondo: Organizzazione
Capitolo 1: Sicurezza sul lavoro
Sezione 2: Commissione di coordinamento
< Art. 52 Coordinamento dei settori di competenza
> Art. 53 Competenze della commissione di coordinamento
Art. 52a1 Direttive della commissione di coordinamento
1 Per assicurare un’applicazione uniforme e adeguata delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, la commissione di coordinamento può elaborare direttive. Essa tiene conto del diritto internazionale in materia.
2 Se il datore di lavoro si attiene alle direttive, si presume che adempia alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro concretate dalle direttive medesime.
3 Il datore di lavoro può ottemperare alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro in modo diverso da quello previsto dalle direttive se dimostra che la sicurezza dei lavoratori è parimenti garantita.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 5 mag. 1999, in vigore dal 1° giu. 1999 (RU 1999 1752).
Stato 1° maggio 2012
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