Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Organizzazione
Capitolo 1: Sicurezza sul lavoro
Sezione 2: Commissione di coordinamento
< Art. 51 Organizzazioni specializzate
> Art. 52a Direttive della commissione di coordinamento

Art. 52 Coordinamento dei settori di competenza

Per coordinare i settori di competenza degli organi d’esecuzione, la commissione di coordinamento può in particolare:

a.
delimitare più minutamente i compiti degli organi esecutivi;
b.
organizzare, d’intesa con l’INSAI, la collaborazione degli organi cantonali d’esecuzione della legge sul lavoro nel settore di competenza dell’INSAI;
c.
affidare agli organi federali d’esecuzione della legge sul lavoro o all’INSAI compiti che un organo cantonale non è in grado di svolgere per mancanza di personale o di mezzi materiali o tecnici, fino al momento in cui quest’ultimo può provvedervi.

Stato 1° maggio 2012
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