Titolo secondo: Organizzazione
Capitolo 1: Sicurezza sul lavoro
Sezione 2: Commissione di coordinamento
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> Art. 52a Direttive della commissione di coordinamento
Art. 52 Coordinamento dei settori di competenza
Per coordinare i settori di competenza degli organi d’esecuzione, la commissione di coordinamento può in particolare:
- a.
- delimitare più minutamente i compiti degli organi esecutivi;
- b.
- organizzare, d’intesa con l’INSAI, la collaborazione degli organi cantonali d’esecuzione della legge sul lavoro nel settore di competenza dell’INSAI;
- c.
- affidare agli organi federali d’esecuzione della legge sul lavoro o all’INSAI compiti che un organo cantonale non è in grado di svolgere per mancanza di personale o di mezzi materiali o tecnici, fino al momento in cui quest’ultimo può provvedervi.
Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali