Titolo primo: Prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali (sicurezza sul lavoro)
Capitolo 2: Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore in generale
Sezione 1: Obblighi del datore di lavoro
< Art. 4 Sospensione temporanea del lavoro
> Art. 6 Informazione e istruzione dei lavoratori
Art. 51 Dispositivi di protezione individuale
Se i rischi d’infortunio o di menomazione della salute non possono o possono essere eliminati soltanto parzialmente mediante provvedimenti tecnici o amministrativi, il datore di lavoro deve mettere a disposizione del lavoratore dispositivi di protezione individuale (DPI) il cui uso può essere ragionevolmente preteso, come elmetti, retine per i capelli, occhiali, schermi, respiratori, auricolari, calzature, guanti, indumenti, dispositivi di protezione contro le cadute e l’affogamento, mezzi protettivi cutanei, come anche, se necessario, capi di biancheria particolari. Deve provvedere affinché essi siano sempre in perfetto stato e pronti all’uso.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).
Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali