Titolo secondo: Organizzazione
Capitolo 1: Sicurezza sul lavoro
Sezione 1: Organi esecutivi
< Art. 48 Organi federali d’esecuzione della legge sul lavoro
> Art. 50 b. Prevenzione delle malattie professionali
Art. 49 Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni. a. Prevenzione degli infortuni professionali
1 L’INSAI sorveglia l’applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali nelle aziende seguenti:
- 1.1
- aziende che fabbricano o lavorano sostanze esplosive;
- 2.
- aziende che utilizzano solventi in grandi quantitą;
- 3.
- aziende di revisione di cisterne;
- 4.
- aziende dell’industria chimica;
- 5.
- aziende che fabbricano prodotti in materie sintetiche;
- 6.
- aziende dell’industria delle macchine, della metallurgia e dell’orologeria, eccettuate le autorimesse, le officine meccaniche e le aziende di meccanica di precisione;
- 7.
- cartiere;
- 8.
- concerie, pelletterie e calzaturifici;
- 9.
- tipografie;
- 10.
- aziende forestali;
- 11.
- aziende dell’industria edile e altre aziende, per i lavori che eseguono sui cantieri delle aziende edili;
- 12.
- aziende che, a cielo aperto o sotto terra, sfruttano, trattano o lavorano la pietra o altri materiali;
- 13.
- aziende laterizie e aziende dell’industria della ceramica;
- 14.
- vetrerie;
- 15.
- aziende che fabbricano la pietra artificiale, la calce, il gesso e il cemento;
- 16.
- aziende che ricuperano, neutralizzano o eliminano i rifiuti pericolosi, speciali o industriali;
- 17.
- aziende militari in regģa;
- 18.2
- imprese di trasporto che sottostanno alla legge dell’8 ottobre 19713 sulla durata del lavoro;
- 19.
- aziende ausiliarie accessorie delle imprese di navigazione aerea (art. 2 cpv. 3 lett. c);
- 20.
- aziende che fabbricano prodotti contenenti l’amianto;
- 21.
- impianti nucleari e altre aziende nelle quali sono manipolate materie radioattive o sono emesse radiazioni ionizzanti; č riservato l’articolo 2 capoverso 2 lettera c;
- 22.
- aziende dell’industria tessile;
- 23.
- aziende che producono o distribuiscono gas o elettricitą;
- 24.
- aziende che trattano o distribuiscono l’acqua;
- 25.
- aziende dell’industria del legno.
2 L’INSAI sorveglia inoltre l’applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali per le attrezzature di lavoro seguenti:4
- 1.
- impianti di produzione automatici o a comando centrale, come gruppi di fabbricazione e catene d’imballaggio o di riempimento;
- 2.5
- i sistemi di trasporto combinati, comprendenti in particolare trasportatori a nastro o a catena, elevatori a tazze, trasportatori sospesi o a rulli, dispositivi di rotazione, convogliamento o rovesciamento, montacarichi speciali, piattaforme di sollevamento o gru impilatrici;
- 3.
- gru a ponte, gru a portico, gru girevoli e autogru;
- 4.6
- installazioni interne od esterne con navicelle o sedili mobili sospesi liberamente, per lavori di pulizia, intonacatura o altre operazioni;
- 5.
- ponti mobili con piattaforme o sedili di lavoro innalzabili o orientabili per determinati lavori;
- 6.
- magazzini a scansie elevate con dispositivi per il deposito di beni uniformati (fusti, merci su palette) nelle scansie;
- 7.
- impianti meccanici per il posteggio di autoveicoli;
- 8.
- teleferiche da cantiere;
- 9.
- impianti tecnici dell’esercito che, in tempo di pace, sono revisionati od esercitati da lavoratori delle aziende in regģa;
- 10.
- impianti della sicurezza aerea (art. 2 cpv. 3 lett. d);
- 11.7
- attrezzature a pressione.
3 L’INSAI sorveglia in tutte le aziende l’applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione dei rischi particolari d’infortunio insiti nella persona del lavoratore.8
4 L’INSAI informa l’organo cantonale d’esecuzione della legge sul lavoro competente circa gli interventi eseguiti in virtł del capoverso 2.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).
2 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4228).
3 RS 822.21
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).
7 Introdotto dall’art. 17 cpv. 2 dell’O del 15 giu. 2007 sull’utilizzo di attrezzature a pressione, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2943).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).