Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Organizzazione
Capitolo 1: Sicurezza sul lavoro
Sezione 1: Organi esecutivi
< Art. 48 Organi federali d’esecuzione della legge sul lavoro
> Art. 50 b. Prevenzione delle malattie professionali

Art. 49 Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni. a. Prevenzione degli infortuni professionali

1 L’INSAI sorveglia l’applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali nelle aziende seguenti:

1.1
aziende che fabbricano o lavorano sostanze esplosive;
2.
aziende che utilizzano solventi in grandi quantitą;
3.
aziende di revisione di cisterne;
4.
aziende dell’industria chimica;
5.
aziende che fabbricano prodotti in materie sintetiche;
6.
aziende dell’industria delle macchine, della metallurgia e dell’orologeria, eccettuate le autorimesse, le officine meccaniche e le aziende di meccanica di precisione;
7.
cartiere;
8.
concerie, pelletterie e calzaturifici;
9.
tipografie;
10.
aziende forestali;
11.
aziende dell’industria edile e altre aziende, per i lavori che eseguono sui cantieri delle aziende edili;
12.
aziende che, a cielo aperto o sotto terra, sfruttano, trattano o lavorano la pietra o altri materiali;
13.
aziende laterizie e aziende dell’industria della ceramica;
14.
vetrerie;
15.
aziende che fabbricano la pietra artificiale, la calce, il gesso e il cemento;
16.
aziende che ricuperano, neutralizzano o eliminano i rifiuti pericolosi, speciali o industriali;
17.
aziende militari in regģa;
18.2
 imprese di trasporto che sottostanno alla legge dell’8 ottobre 19713 sulla durata del lavoro;
19.
aziende ausiliarie accessorie delle imprese di navigazione aerea (art. 2 cpv. 3 lett. c);
20.
aziende che fabbricano prodotti contenenti l’amianto;
21.
impianti nucleari e altre aziende nelle quali sono manipolate materie radioattive o sono emesse radiazioni ionizzanti; č riservato l’articolo 2 capoverso 2 lettera c;
22.
aziende dell’industria tessile;
23.
aziende che producono o distribuiscono gas o elettricitą;
24.
aziende che trattano o distribuiscono l’acqua;
25.
aziende dell’industria del legno.

2 L’INSAI sorveglia inoltre l’applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali per le attrezzature di lavoro seguenti:4

1.
impianti di produzione automatici o a comando centrale, come gruppi di fabbricazione e catene d’imballaggio o di riempimento;
2.5
i sistemi di trasporto combinati, comprendenti in particolare trasportatori a nastro o a catena, elevatori a tazze, trasportatori sospesi o a rulli, dispositivi di rotazione, convogliamento o rovesciamento, montacarichi speciali, piattaforme di sollevamento o gru impilatrici;
3.
gru a ponte, gru a portico, gru girevoli e autogru;
4.6
installazioni interne od esterne con navicelle o sedili mobili sospesi liberamente, per lavori di pulizia, intonacatura o altre operazioni;
5.
ponti mobili con piattaforme o sedili di lavoro innalzabili o orientabili per determinati lavori;
6.
magazzini a scansie elevate con dispositivi per il deposito di beni uniformati (fusti, merci su palette) nelle scansie;
7.
impianti meccanici per il posteggio di autoveicoli;
8.
teleferiche da cantiere;
9.
impianti tecnici dell’esercito che, in tempo di pace, sono revisionati od esercitati da lavoratori delle aziende in regģa;
10.
impianti della sicurezza aerea (art. 2 cpv. 3 lett. d);
11.7
attrezzature a pressione.

3 L’INSAI sorveglia in tutte le aziende l’applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione dei rischi particolari d’infortunio insiti nella persona del lavoratore.8

4 L’INSAI informa l’organo cantonale d’esecuzione della legge sul lavoro competente circa gli interventi eseguiti in virtł del capoverso 2.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).
2 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4228).
3 RS 822.21
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).
7 Introdotto dall’art. 17 cpv. 2 dell’O del 15 giu. 2007 sull’utilizzo di attrezzature a pressione, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2943).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).


Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali