Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali (sicurezza sul lavoro)
Capitolo 3: Esigenze di sicurezza
Sezione 4: Organizzazione del lavoro
< Art. 41 Trasporto e deposito
> Art. 43 Lavori su attrezzature di lavoro

Art. 421 Trasporto di persone

Le attrezzature di lavoro destinate esclusivamente al trasporto di merci non possono essere utilizzate per il trasporto di persone. Se necessario, devono essere contrassegnate in modo corrispondente.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).


Stato 1° luglio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali