Titolo primo: Prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali (sicurezza sul lavoro)
Capitolo 2: Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore in generale
Sezione 1: Obblighi del datore di lavoro
< Art. 3 Misure e installazioni di protezione
> Art. 5 Dispositivi di protezione individuale
Art. 41 Sospensione temporanea del lavoro
Qualora la sicurezza del lavoratore non sia pił altrimenti garantita, il datore di lavoro deve far sospendere il lavoro negli edifici o nei locali nelle parti di lavoro o nelle installazioni corrispondenti finch sia stato rimediato al difetto o all’anomalia, a meno che l’interruzione non contribuisca ad aumentare il pericolo.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).
Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali