Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali (sicurezza sul lavoro)
Capitolo 3: Esigenze di sicurezza
Sezione 4: Organizzazione del lavoro
< Art. 38 Abiti di lavoro e DPI
> Art. 40 Lotta contro l’incendio

Art. 39 Divieto d’accesso

L’accesso ai posti di lavoro dev’essere vietato alle persone non autorizzate oppure sottoposto a condizioni speciali se costituisce un pericolo per i lavoratori ivi occupati o che vi accedono. Se il pericolo č permanente, il divieto o le condizioni d’accesso devono essere affissi presso le entrate.


Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali