Titolo primo: Prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali (sicurezza sul lavoro)
Capitolo 3: Esigenze di sicurezza
Sezione 2: Attrezzature di lavoro
< Art. 28 Dispositivi e misure di protezione
> Art. 30 Dispositivi di comando
Art. 29 Fonti d’accensione
1 Le attrezzature di lavoro situate in zone esposte a pericolo d’incendio o d’esplosione devono essere concepite ed utilizzate in modo che non rappresentino fonti d’accensione e che nessuna sostanza possa infiammarsi o decomporsi.1
2 Per prevenire cariche elettrostatiche devono essere presi i necessari provvedimenti di sicurezza.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).
Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali