Titolo primo: Prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali (sicurezza sul lavoro)
Capitolo 1: Campo d’applicazione
< Art. 1 Principio
> Art. 3 Misure e installazioni di protezione
Art. 2 Eccezioni
1 Le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro non sono applicabili:
- a.
- alle economie domestiche private;
- b.
- agli impianti e agli equipaggiamenti dell’esercito.
2 Le prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali non sono applicabili:
- a.
- 1
- b.2
- alle imprese di navigazione aerea, per quanto concerne la sicurezza degli aeromobili e le attivitą di tali imprese e parti d’impresa riguardanti l’esercizio degli aeromobili sull’area di movimento degli aerodromi, compresi l’atterraggio e il decollo;
- c.
- agli impianti nucleari per quanto concerne la sicurezza nucleare la sicurezza e la protezione tecnica contro le radiazioni, come anche per la protezione tecnica contro le radiazioni alle aziende sottoposte al controllo dell’Ufficio federale della sanitą pubblica (Ufficio federale) in virtł dell’ordinanza del 30 giugno 19763 sulla radioprotezione;
- d.
- alle imprese che costruiscono o utilizzano impianti giusta la legge del 4 ottobre 19634 sugli impianti di trasporto in condotta, per quanto concerne la sicurezza di tali impianti.
3 Le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro sono invece applicabili:
- a.
- alle aziende militari in regia e alle attrezzature e agli strumenti tecnici dell’esercito alla cui manutenzione, in tempo di pace, provvedono lavoratori delle aziende in regģa;
- b.
- 5
- c.6
- alle aviorimesse, alle officine, agli impianti tecnici, alle attrezzature e agli strumenti per la manutenzione e la prova di aeromobili e veicoli a motore appartenenti alle imprese di navigazione aerea, come anche ai depositi di carburanti e di lubrificanti, comprese le installazioni di travaso per vagoni-cisterna e le altre installazioni per il rifornimento di aeromobili con carburante;
- d.
- agli impianti di sicurezza aerea situati all’interno e all’esterno degli aerodromi come anche alla preparazione, all’impiego e alla manutenzione del materiale ausiliario, delle attrezzature e degli strumenti necessari alle imprese di navigazione aerea.
1 Abrogata dal n. II dell’O del 6 nov. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4228).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).
3 [RU 1976 1573 1961, 1979 256, 1981 537, 1983 1964, 1984 876, 1987 652 art. 21 n. 4, 1988 1561, 1991 1459 art. 22 n. 2. RU 1994 1947 art. 140 cpv. 1 n. 1]
4 RS 746.1
5 Abrogata dal n. II dell’O del 6 nov. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4228).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).