Titolo primo: Prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali (sicurezza sul lavoro)
Capitolo 3: Esigenze di sicurezza
Sezione 1: Edifici ed altre opere
< Art. 18 Scale a pioli fisse
> Art. 20 Vie d’evacuazione
Art. 19 Passaggi
1 I passaggi come strade, rampe, binari, corridoi, entrate, uscite e scale, sia all’interno degli edifici, sia nel recinto aziendale, devono essere concepiti e, se necessario, marcati, per quanto concerne il numero, la situazione, le dimensioni e la configurazione, in modo che siano percorribili con sicurezza.1
2 Le parti di edifici o di impianti non situate a livello del suolo devono essere accessibili attraverso scale o rampe. Le scale fisse sono autorizzate se trattasi di parti di edifici o d’impianti poco frequentate oppure se le differenze di livello sono deboli.
3 Se le prescrizioni sulle vie di passaggio non possono essere integralmente attuate in determinati posti di lavoro, devono essere presi provvedimenti di sicurezza equivalenti.2
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).
2 Nuovo testo giusta l’art. 55 dell’O del 29 mar. 2000 sui lavori di costruzione, in vigore dal 1° lug. 2000 (RU 2000 1403).