Titolo primo: Prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali (sicurezza sul lavoro)
Capitolo 2: Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore in generale
Sezione 2: Obblighi del lavoratore
Sezione 2a: Appello ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro
< Art. 11f Statuto degli specialisti della sicurezza sul lavoro nell’azienda
> Art. 12 Portata
Art. 11g Statuto degli specialisti della sicurezza sul lavoro nei confronti degli organi d’esecuzione
1 Gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono, su richiesta, informare gli organi d’esecuzione competenti della loro attivitą e tenere a disposizione i loro documenti. Il datore di lavoro deve esserne informato.
2 Gli specialisti della sicurezza sul lavoro possono chiedere consiglio e sostegno agli organi d’esecuzione competenti.
3 Se esiste un pericolo grave e immediato per la vita e la salute dei lavoratori e se il datore di lavoro rifiuta di prendere i provvedimenti necessari, gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono informare senza indugio l’organo d’esecuzione competente.
Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali