Titolo primo: Prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali (sicurezza sul lavoro)
Capitolo 2: Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore in generale
Sezione 2: Obblighi del lavoratore
Sezione 2a: Appello ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro
< Art. 11d Qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro
> Art. 11e Compiti degli specialisti della sicurezza sul lavoro
Art. 11dbis 1 Decisione relativa alla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro
1 Prima di emanare una decisione, gli organi di esecuzione sentono l’Ufficio federale2 e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO)3.
2 Le decisioni sono notificate al datore di lavoro e alla persona interessata e sono comunicate all’Ufficio federale. La persona interessata dispone degli stessi rimedi giuridici del datore di lavoro.
1 Introdotto dall’all. 5 all’O del 25 nov. 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza del lavoro, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3121).
2 La designazione dell’unitā amministrativa č stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta mod. č tenuto conto in tutto il presente testo.
3 La designazione dell’unitā amministrativa č stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta mod. č tenuto conto in tutto il presente testo.