Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali (sicurezza sul lavoro)
Capitolo 2: Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore in generale
Sezione 2: Obblighi del lavoratore
Sezione 2a: Appello ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro
< Art. 11a Obbligo del datore di lavoro
> Art. 11c Decisione sull’obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro

Art. 11b1 Direttive sull’obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro

1 La commissione di coordinamento prevista nell’articolo 85 capoverso 2 della legge (commissione di coordinamento) emana direttive riguardo all’articolo 11a capoversi 1 e 2.2

2 Se il datore di lavoro agisce in base alle direttive menzionate al capoverso 1, si presume che ha soddisfatto il suo obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro.

3 Il datore di lavoro può soddisfare l’obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro in un modo diverso da quello previsto dalle direttive, se prova che la protezione della salute del lavoratore e della sua sicurezza sono garantite.


1 Vedi anche le disp. fin. della mod. del 1° giu. 1993 alla fine del presente testo.
2 Nuovo testo giusta l’all. 5 all’O del 25 nov. 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza del lavoro, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3121).


Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali