Titolo primo: Prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali (sicurezza sul lavoro)
Capitolo 1: Campo d’applicazione
> Art. 2 Eccezioni
Art. 1 Principio
1 Le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro sono applicabili a tutte le aziende che occupano lavoratori in Svizzera.1
2 La presente ordinanza intende per azienda l’ente formato da un datore di lavoro e da uno o pił lavoratori, stabilmente o temporaneamente occupati, indipendentemente dall’esistenza di installazioni o di impianti fissi.2
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3138).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).
Stato 1° maggio 2012
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