Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

832.202

Ordinanza
sull’assicurazione contro gli infortuni

(OAINF)

del 20 dicembre 1982 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); vista la legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni (legge/LAINF); visti gli articoli 5 capoverso 3 e 44 della legge federale del 23 giugno 19783 sulla sorveglianza degli assicuratori,4

ordina:

Titolo primo: Persone assicurate

Art. 1 Nozione di lavoratore

Art. 1a Assicurazione obbligatoria in casi speciali

Art. 2 Eccezioni all’obbligo d’assicurazione

Art. 3 Persone al beneficio di privilegi secondo il diritto internazionale

Art. 4 Lavoratori mandati all’estero

Art. 5 Aziende di trasporto e amministrazioni pubbliche

Art. 6 Personale di datori di lavoro con sede all’estero

Art. 7 Fine dell’assicurazione all’estinzione del diritto al salario

Art. 8 Prolungamento dell’assicurazione mediante convenzione

Titolo secondo: Oggetto dell’assicurazione

Capitolo 1: In generale

Art. 9 Lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio

Art. 10 Altre lesioni corporali

Art. 11 Ricadute e conseguenze tardive

Capitolo 2: Infortuni e malattie professionali

Art. 12 Infortuni professionali

Art. 13 Occupati a tempo parziale

Art. 14

Titolo terzo: Prestazioni assicurative

Capitolo 1: Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese (prestazioni in natura)5

Art. 15 Trattamento in uno stabilimento di cura

Art. 16 Cambiamento del medico, del dentista, del chiropratico o dello stabilimento di cura

Art. 17 Trattamento all’estero

Art. 18 Cure a domicilio

Art. 19 Mezzi ausiliari

Art. 20 Spese di salvataggio, di ricupero, di viaggio e di trasporto

Art. 21 Spese di trasporto della salma all’estero

Capitolo 2: Prestazioni in contanti

Sezione 4: Indennitā per menomazione dell’integritā

Art. 36

Sezione 7: Adeguamento delle rendite al rincaro

Art. 44 Basi di calcolo

Art. 45 Rinascita del diritto alla rendita

Sezione 8: Riscatto delle rendite

Art. 46

Capitolo 3: Riduzione e rifiuto di prestazioni assicurative per motivi particolari6

Art. 47 Concorso di diverse cause di sinistri

Art. 48

Art. 49 Pericoli straordinari

Art. 50 Atti temerari

Art. 51 Concorso con le prestazioni di altre assicurazioni sociali

Art. 52

Capitolo 4:7 Determinazione ed effettuazione delle prestazioni

Sezione 3: Versamento di arretrati9

Art. 66 Versamento di arretrati

Art. 67

Titolo quarto: Diritto sanitario e tariffe

Capitolo 1: Personale sanitario e stabilimenti di cura

Art. 68 Stabilimenti e case di cura

Art. 69 Chiropratici, personale paramedico e laboratori

Capitolo 1a:10 Fatturazione

Art. 69a

Capitolo 2: Collaborazione e tariffe

Art. 70 Convenzioni

Art. 71 Coordinamento dei tariffari

Titolo quinto: Organizzazione

Capitolo 1: Assicuratori

Sezione 2: Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

Art. 72b Limitazione della durata della funzione dei membri del Consiglio di amministrazione

Art. 73 Industria edilizia, d’installazioni e di posa di condutture

Art. 74 Aziende di estrazione e di lavorazione di prodotti del sottosuolo

Art. 75 Aziende forestali

Art. 76 Aziende per la lavorazione di sostanze

Art. 77 Aziende che producono, impiegano o hanno in deposito sostanze pericolose.

Art. 78 Aziende di comunicazione, di trasporto e aziende connesse

Art. 79 Aziende commerciali

Art. 80 Macelli con installazioni meccaniche

Art. 81 Fabbricazione di bevande

Art. 82 Distribuzione d’elettricitā, gas e acqua, eliminazione dei rifiuti e depurazione delle acque.

Art. 83 Enti con compiti di vigilanza

Art. 84 Laboratori d’apprendistato e protetti

Art. 85 Aziende di lavoro temporaneo

Art. 86 Aziende e stabilimenti della Confederazione

Art. 87 Servizi d’amministrazioni pubbliche

Art. 88 Aziende ausiliarie, accessorie e miste

Art. 89 Lavoro per conto proprio

Capitolo 2: Vigilanza

Titolo sesto: Finanziamento

Capitolo 1: Basi contabili e sistema di finanziamento

Art. 108 Basi contabili

Art. 109 Contabilitā

Art. 110 Dotazioni supplementari

Art. 111 Riserve

Art. 112 Cambiamento d’assicuratore

Capitolo 2: Premi

Art. 113 Classi e gradi

Art. 114 Premi supplementari per le spese amministrative

Art. 115 Salario determinante

Art. 116 Annotazioni salariali e contabilitā

Art. 117 Supplemento per pagamento rateale dei premi e interessi di mora

Art. 117a Interessi compensativi

Art. 118 Procedure di conteggio speciali

Art. 119 Premio minimo

Art. 120 Determinazione dei premi

Art. 121 Interessi di mora per i premi sostitutivi

Titolo settimo: Disposizioni diverse

Capitolo 1: Procedura

Art. 122

Art. 123

Art. 123a Diritto di accesso

Art. 124 Decisioni

Art. 125 Spese di comunicazione e di pubblicazione di dati

Capitolo 2: Relazioni con altre branche delle assicurazioni sociali

Art. 126 Relazione con l’assicurazione militare

Art. 127

Art. 128 Prestazioni in caso d’infortunio e malattia

Art. 129

Titolo ottavo: Giurisdizione

Art. 130

Art. 131

Art. 132 Ricorso interposto dall’Ufficio federale

Art. 133

Titolo nono: Assicurazione facoltativa

Art. 134 Facoltā d’assicurarsi

Art. 135 Assicuratori

Art. 136 Base del rapporto assicurativo

Art. 137 Fine dell’assicurazione

Art. 138 Base di calcolo dei premi e delle prestazioni in contanti

Art. 139 Premi

Art. 140 Indennitā di rincaro

Titolo decimo: Disposizioni finali

Capitolo 1: Abrogazione d’ordinanza

Art. 141

Capitolo 2: Modificazioni d’ordinanze

Art. 142

Art. 143 Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 144 Ordinanza sull’assicurazione per l’invaliditā

Capitolo 4: Entrata in vigore

Art. 148

Disposizioni finali della modifica del 9 dicembre 199611

1 Le rendite complementari di cui negli articoli 20 capoverso 2 e 31 capoverso 4 della legge, stabilite prima dell’entrata in vigore della presente modificazione, sono rette dal diritto previgente.

2 Se, conformemente alle disposizioni transitorie della 10a revisione dell’AVS12, le rendite in corso dell’AVS e dell’AI sono sostituite da rendite di vecchiaia o d’invaliditā del nuovo diritto, non si procede a un nuovo calcolo delle rendite complementari.


Allegato 1
- Malattie professionali

Allegato 2
- Calcolo dell’indennitā giornaliera

Allegato 3
- Calcolo dell’indennitā per menomazione dell’integritā


RU 1983 38


1 RS 830.1
2 RS 832.20
3 [RU 1978 1836, 1988 414, 1992 288 all. n. 66 733 disp. fin. art. 7 n. 3 2363 all. n. 2, 1993 3204, 1995 1328 all. n. 2 3517 I 12 5679, 2000 2355 all. n. 28, 2003 232, 2004 1677 all. n. 4 2617 all. n. 12. RU 2005 5269 all. n. I 3]. Vedi ora la L del 17 dic. 2004 (RS 961.01).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914).
7 Originario capitolo 5.
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914).
10 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2913).
11 RU 1996 3456
12 RS 831.10


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali