832.202
Ordinanza
sull’assicurazione contro gli infortuni
(OAINF)
del 20 dicembre 1982 (Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); vista la legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni (legge/LAINF); visti gli articoli 5 capoverso 3 e 44 della legge federale del 23 giugno 19783 sulla sorveglianza degli assicuratori,4
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Titolo primo: Persone assicurate
Art. 1 Nozione di lavoratoreArt. 1a Assicurazione obbligatoria in casi speciali
Art. 2 Eccezioni all’obbligo d’assicurazione
Art. 3 Persone al beneficio di privilegi secondo il diritto internazionale
Art. 4 Lavoratori mandati all’estero
Art. 5 Aziende di trasporto e amministrazioni pubbliche
Art. 6 Personale di datori di lavoro con sede all’estero
Art. 7 Fine dell’assicurazione all’estinzione del diritto al salario
Art. 8 Prolungamento dell’assicurazione mediante convenzione
Titolo secondo: Oggetto dell’assicurazione
Capitolo 1: In generale
Art. 9 Lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunioArt. 10 Altre lesioni corporali
Art. 11 Ricadute e conseguenze tardive
Capitolo 2: Infortuni e malattie professionali
Art. 12 Infortuni professionaliArt. 13 Occupati a tempo parziale
Art. 14
Titolo terzo: Prestazioni assicurative
Capitolo 1: Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese (prestazioni in natura)5
Art. 15 Trattamento in uno stabilimento di curaArt. 16 Cambiamento del medico, del dentista, del chiropratico o dello stabilimento di cura
Art. 17 Trattamento all’estero
Art. 18 Cure a domicilio
Art. 19 Mezzi ausiliari
Art. 20 Spese di salvataggio, di ricupero, di viaggio e di trasporto
Art. 21 Spese di trasporto della salma all’estero
Capitolo 2: Prestazioni in contanti
Sezione 1: Guadagno assicurato
Art. 22 In generaleArt. 23 Salario determinante per l’indennitā giornaliera in casi speciali
Art. 24 Salario determinante per le rendite in casi speciali
Sezione 2: Indennitā giornaliera
Art. 25 AmmontareArt. 26 Indennitā giornaliera e rendite per i superstiti
Art. 27 Trattenute in caso di ricovero in uno stabilimento di cura
Sezione 3: Rendita d’invaliditā
Art. 28 Determinazione del grado d’invaliditā in casi specialiArt. 29 Invaliditā dovuta alla perdita di organi geminati
Art. 30 Rendita transitoria
Art. 31 Calcolo delle rendite complementari, in generale
Art. 32 Calcolo delle rendite complementari in casi speciali
Art. 33 Adeguamento delle rendite complementari
Art. 34 Revisione della rendita d’invaliditā
Art. 35 Indennitā unica in capitale
Sezione 7: Adeguamento delle rendite al rincaro
Art. 44 Basi di calcoloArt. 45 Rinascita del diritto alla rendita
Capitolo 3: Riduzione e rifiuto di prestazioni assicurative per motivi particolari6
Art. 47 Concorso di diverse cause di sinistriArt. 48
Art. 49 Pericoli straordinari
Art. 50 Atti temerari
Art. 51 Concorso con le prestazioni di altre assicurazioni sociali
Art. 52
Capitolo 4:7 Determinazione ed effettuazione delle prestazioni
Sezione 1: Constatazione dell’infortunio8
Art. 53 Notifica dell’infortunioArt. 54 Collaborazione delle autoritā
Art. 55 Collaborazione dell’assicurato o dei suoi superstiti
Art. 56 Collaborazione del datore di lavoro
Art. 57
Art. 58 Rimborso delle spese
Art. 59
Art. 60 Autopsie e misure analoghe
Sezione 2: Effettuazione delle prestazioni
Art. 61 Rifiuto di cure e provvedimenti d’integrazione esigibiliArt. 62 Pagamento delle rendite
Art. 63
Art. 64 Compensazione
Art. 65
Titolo quarto: Diritto sanitario e tariffe
Capitolo 1: Personale sanitario e stabilimenti di cura
Art. 68 Stabilimenti e case di curaArt. 69 Chiropratici, personale paramedico e laboratori
Titolo quinto: Organizzazione
Capitolo 1: Assicuratori
Sezione 1: Obbligo d’informare
Art. 72 Obbligo degli assicuratori e dei datori di lavoroArt. 72a Emolumenti
Sezione 2: Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
Art. 72b Limitazione della durata della funzione dei membri del Consiglio di amministrazioneArt. 73 Industria edilizia, d’installazioni e di posa di condutture
Art. 74 Aziende di estrazione e di lavorazione di prodotti del sottosuolo
Art. 75 Aziende forestali
Art. 76 Aziende per la lavorazione di sostanze
Art. 77 Aziende che producono, impiegano o hanno in deposito sostanze pericolose.
Art. 78 Aziende di comunicazione, di trasporto e aziende connesse
Art. 79 Aziende commerciali
Art. 80 Macelli con installazioni meccaniche
Art. 81 Fabbricazione di bevande
Art. 82 Distribuzione d’elettricitā, gas e acqua, eliminazione dei rifiuti e depurazione delle acque.
Art. 83 Enti con compiti di vigilanza
Art. 84 Laboratori d’apprendistato e protetti
Art. 85 Aziende di lavoro temporaneo
Art. 86 Aziende e stabilimenti della Confederazione
Art. 87 Servizi d’amministrazioni pubbliche
Art. 88 Aziende ausiliarie, accessorie e miste
Art. 89 Lavoro per conto proprio
Sezione 3: Altri assicuratori
Art. 90 Iscrizione nel registroArt. 91 Rapporto
Art. 92 Scelta dell’assicuratore
Art. 93 Contratto-tipo
Sezione 4: Cassa suppletiva
Art. 94 Copertura delle speseArt. 95 Attribuzione ad assicuratori
Art. 96 Altri compiti e rapporto
Sezione 5: Disposizioni comuni
Art. 97 Cessione d’aziendaArt. 98 Diritto di scelta delle amministrazioni pubbliche
Art. 99 Obbligo alle prestazioni in caso di pių datori di lavoro
Art. 100 Obbligo alle prestazioni in caso di reiterato infortunio
Art. 101 Obbligo alle prestazioni in caso di morte di ambedue i genitori
Art. 102 Obbligo alle prestazioni in caso di malattia professionale
Art. 103 Cooperazione degli assicuratori
Art. 103a Adempimento di obblighi internazionali
Capitolo 2: Vigilanza
Sezione 1: Compiti della Confederazione
Art. 104 Autoritā di vigilanzaArt. 105 Statistiche uniformi
Sezione 2: Compiti dei Cantoni
Art. 106 Informazione sull’obbligo assicurativoArt. 107 Sorveglianza dell’esecuzione dell’obbligo assicurativo
Titolo sesto: Finanziamento
Capitolo 1: Basi contabili e sistema di finanziamento
Art. 108 Basi contabiliArt. 109 Contabilitā
Art. 110 Dotazioni supplementari
Art. 111 Riserve
Art. 112 Cambiamento d’assicuratore
Capitolo 2: Premi
Art. 113 Classi e gradiArt. 114 Premi supplementari per le spese amministrative
Art. 115 Salario determinante
Art. 116 Annotazioni salariali e contabilitā
Art. 117 Supplemento per pagamento rateale dei premi e interessi di mora
Art. 117a Interessi compensativi
Art. 118 Procedure di conteggio speciali
Art. 119 Premio minimo
Art. 120 Determinazione dei premi
Art. 121 Interessi di mora per i premi sostitutivi
Titolo settimo: Disposizioni diverse
Capitolo 1: Procedura
Art. 122Art. 123
Art. 123a Diritto di accesso
Art. 124 Decisioni
Art. 125 Spese di comunicazione e di pubblicazione di dati
Capitolo 2: Relazioni con altre branche delle assicurazioni sociali
Art. 126 Relazione con l’assicurazione militareArt. 127
Art. 128 Prestazioni in caso d’infortunio e malattia
Art. 129
Titolo ottavo: Giurisdizione
Art. 130Art. 131
Art. 132 Ricorso interposto dall’Ufficio federale
Art. 133
Titolo nono: Assicurazione facoltativa
Art. 134 Facoltā d’assicurarsiArt. 135 Assicuratori
Art. 136 Base del rapporto assicurativo
Art. 137 Fine dell’assicurazione
Art. 138 Base di calcolo dei premi e delle prestazioni in contanti
Art. 139 Premi
Art. 140 Indennitā di rincaro
Titolo decimo: Disposizioni finali
Capitolo 2: Modificazioni d’ordinanze
Art. 142Art. 143 Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Art. 144 Ordinanza sull’assicurazione per l’invaliditā
Capitolo 3: Disposizioni transitorie
Art. 145 Prestazioni assicurative per malattie professionaliArt. 146 Indennitā di rincaro
Art. 147 Decadenza dei contratti d’assicurazione esistenti
Art. 147a Disposizioni transitorie relative alla modifica del 15 dicembre 1997
Capitolo 4: Entrata in vigore
Art. 148Disposizioni finali della modifica del 9 dicembre 199611
1 Le rendite complementari di cui negli articoli 20 capoverso 2 e 31 capoverso 4 della legge, stabilite prima dell’entrata in vigore della presente modificazione, sono rette dal diritto previgente.
2 Se, conformemente alle disposizioni transitorie della 10a revisione dell’AVS12, le rendite in corso dell’AVS e dell’AI sono sostituite da rendite di vecchiaia o d’invaliditā del nuovo diritto, non si procede a un nuovo calcolo delle rendite complementari.
Allegato 1
- Malattie professionali
Allegato 2
- Calcolo dell’indennitā giornaliera
Allegato 3
- Calcolo dell’indennitā per menomazione dell’integritā
1 RS 830.1
2 RS 832.20
3 [RU 1978 1836, 1988 414, 1992 288 all. n. 66 733 disp. fin. art. 7 n. 3 2363 all. n. 2, 1993 3204, 1995 1328 all. n. 2 3517 I 12 5679, 2000 2355 all. n. 28, 2003 232, 2004 1677 all. n. 4 2617 all. n. 12. RU 2005 5269 all. n. I 3]. Vedi ora la L del 17 dic. 2004 (RS 961.01).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914).
7 Originario capitolo 5.
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914).
10 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2913).
11 RU 1996 3456
12 RS 831.10