Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo ottavo: Disposizioni diverse
Capitolo 1: Trattamento e comunicazione di dati, assistenza amministrativa
< Art. 97 Comunicazione di dati
> Art. 99 Esecuzione forzata dei conteggi dei premi

Art. 981 Assistenza amministrativa e giudiziaria particolare

Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell’esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per prevenire gli infortuni o le malattie professionali.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali