Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo sesto: Prevenzione degli infortuni
Capitolo 1: Prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali
Sezione 2: Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori
< Art. 81
> Art. 83 Prescrizioni esecutive

Art. 82 In generale

1 Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.

2 Il datore di lavoro deve avvalersi a tale scopo della collaborazione dei dipendenti.

3 I lavoratori devono assecondare il datore di lavoro nell’applicazione delle relative prescrizioni. Essi sono in particolare obbligati a utilizzare gli equipaggiamenti personali di protezione, usare correttamente i dispositivi di sicurezza e astenersi dal rimuoverli o modificarli senza il permesso del datore di lavoro.


Stato 1° gennaio 2012
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