832.102
Ordinanza
sull’assicurazione malattie
(OAMal)
del 27 giugno 1995 (Stato 1° febbraio 2012)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visti gli articoli 96 della legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie (legge/LAMal) e 82 capoverso 2 della legge federale del 15 dicembre 20003 sugli agenti terapeutici (LATer),4
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Parte prima: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Titolo 1: Obbligo d’assicurazione
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Persone tenute ad assicurarsi
Art. 1 Obbligo d’assicurazioneArt. 2 Eccezioni all’obbligo d’assicurazione
Art. 3 Frontalieri
Art. 4 Lavoratori distaccati all’estero
Art. 5 Persone che soggiornano all’estero al servizio di una collettività pubblica
Art. 6 Persone che soggiornano all’estero al servizio di una collettività pubblica
Sezione 2: Inizio e fine dell’assicurazione
Art. 6a Dati del formulario d’affiliazioneArt. 7 Casi particolari
Art. 7a Continuazione dell’assicurazione per persone non più soggette d’obbligo
Art. 7b Prolungamento dell’obbligo d’assicurazione
Art. 8 Supplemento di premio in caso d’affiliazione tardiva
Art. 9 Fine del rapporto assicurativo
Capitolo 2: Sospensione dell’obbligo d’assicurazione e della copertura dell’infortunio5
Art. 10a Sospensione dell’obbligo d’assicurazioneArt. 11 Sospensione della copertura dell’infortunio
Titolo 2: Organizzazione
Capitolo 1: Assicuratori
Art. 12 Riconoscimento delle casse malatiArt. 13 Assicurazioni complementari
Art. 14 Altri rami d’assicurazione
Art. 15 Autorizzazione a esercitare
Art. 15a Esenzione dall’obbligo di offrire l’assicurazione
Capitolo 2: Riassicuratori
Art. 16 Autorizzazione a esercitareArt. 17 Riserve
Art. 18 Riassicurazione
Capitolo 3: Istituzione comune
Art. 19 Adempimento di obblighi internazionaliArt. 19a Assegnazione di compiti da parte del dipartimento
Art. 19b Costi delle prestazioni legali
Art. 20 Organo di revisione
Art. 21 Rapporti
Art. 22 Contenzioso
Capitolo 5: Vigilanza
Sezione 1: Ripartizione delle competenze
Art. 24 Vigilanza dell’esercizio dell’assicurazioneArt. 25 Vigilanza istituzionale delle casse malati
Art. 26 Vigilanza dell’istituzione comune
Sezione 3: Dati relativi alla vigilanza
Art. 28 Dati degli assicuratoriArt. 28a Dati di terzi incaricati dagli assicuratori
Art. 28b Pubblicazione dei dati degli assicuratori
Art. 29 Effettivo del rischio
Art. 30
Art. 31 Pubblicazione dei dati dei fornitori di prestazioni
Art. 32 Analisi degli effetti
Titolo 3: Prestazioni
Capitolo 1: Designazione delle prestazioni
Art. 33 Prestazioni generaliArt. 34 Analisi e medicamenti
Art. 35 Misure terapeutiche in caso d’infermità congenite
Capitolo 2: Entità della rimunerazione
Art. 36 Prestazioni all’esteroArt. 36a Progetti pilota per l’assunzione dei costi di prestazioni all’estero
Art. 37 Assunzione dei costi per le persone residenti all’estero
Capitolo 3:6 Commissioni
Art. 37a Commissioni consultiveArt. 37b Disposizioni generali
Art. 37c
Art. 37d Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali
Art. 37e Commissione federale dei medicamenti
Art. 37f Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi
Art. 37g
Titolo 4: Fornitori di prestazioni
Capitolo 1: Autorizzazione
Sezione 6: Persone che dispensano cure previa prescrizione medica e organizzazioni che le occupano
Art. 46 In generaleArt. 47 Fisioterapisti
Art. 48 Ergoterapisti
Art. 49 Infermieri
Art. 50 Logopedisti
Art. 50a Dietisti
Art. 51 Organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio
Art. 52 Organizzazioni d’ergoterapia
Art. 52a Organizzazioni di fisioterapia
Sezione 11:11 Criteri di pianificazione
Art. 58a PrincipioArt. 58b Pianificazione del fabbisogno
Art. 58c Modalità di pianificazione
Art. 58d Coordinamento intercantonale delle pianificazioni
Art. 58e Elenchi e mandati di prestazioni
Capitolo 3: Tariffe e prezzi12 13
Sezione 1:14 Principi
Art. 59aArt. 59b Confronti tra prezzi
Art. 59c Tariffazione
Art. 59d Importi forfettari riferiti alle prestazioni
Art. 59e Contributo per ogni caso
Sezione 2:15 Elenco delle analisi
Art. 60 PubblicazioneArt. 61 Ammissione, radiazione
Art. 62 Designazione separata di determinate analisi
Sezione 4:17 Elenco delle specialità
Art. 64 PubblicazioneArt. 64a Definizioni
Art. 65 Condizioni generali d’ammissione
Art. 65a Valutazione dell’efficacia
Art. 65b Valutazione dell’economicità
Art. 65c Valutazione dell’economicità dei generici
Art. 65d Riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni
Art. 65e Riesame delle condizioni di ammissione alla scadenza del brevetto
Art. 66 Estensione delle indicazioni
Art. 66a Modificazione di limitazione
Art. 66b Medicamenti in co-marketing
Art. 67 Prezzi
Art. 68 Radiazione
Art. 69 Domande
Art. 69a
Art. 70 Ammissione senza domanda
Art. 70a Prescrizioni di dettaglio
Art. 71 Tasse e costi
Art. 71a Assunzione dei costi di un medicamento ammesso nell’elenco delle specialità che non rientra nell’informazione professionale approvata o nella limitazione
Art. 71b Assunzione dei costi di un medicamento non ammesso nell’elenco delle specialità
Sezione 5:18 Disposizioni comuni per l’Elenco delle analisi, l’Elenco dei medicamenti con tariffa e l’Elenco delle specialità
Art. 72 Pubblicazioni nel Bollettino dell’UFSPArt. 73 Limitazioni
Art. 74 Domande e proposte
Art. 75 Prescrizioni di dettaglio
Capitolo 4: Controllo dell’economicità e della qualità delle prestazioni
Art. 76 Dati concernenti le prestazioni forniteArt. 77 Garanzia della qualità
Titolo 5: Finanziamento
Capitolo 1: Riserve, esposizione dei conti e revisione19
Sezione 1:20 Riserve
Art. 78 Determinazione delle riserveArt. 78a Ammontare minimo delle riserve
Art. 78b Frequenza e momento della determinazione
Art. 78c Rapporto
Art. 79
Sezione 2:21 Collocamento del patrimonio
Art. 80 Campo d’applicazioneArt. 80a Principi di collocamento
Art. 80b Esigenze in materia di gestione del patrimonio
Art. 80c Regolamento di collocamento
Art. 80d Collocamenti ammessi
Art. 80e Limiti dei collocamenti
Art. 80f Collocamenti in valute estere
Art. 80g Collocamenti collettivi
Art. 80h Strumenti finanziari derivati
Art. 80i Esclusione del prestito di valori mobiliari
Capitolo 2: Premi degli assicurati
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 89 Indicazione dei premiArt. 90 Pagamento dei premi
Art. 90a Interessi compensativi
Art. 90b
Art. 90c Premi minimi
Art. 91 Graduazione dei premi
Art. 91a Riduzione dei premi per assoggettamento a un’altra assicurazione
Art. 92 Tariffe dei premi
Sezione 1a:22 Premi degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia23
Art. 92a Riscossione dei premiArt. 92b Calcolo dei premi
Art. 92c Contabilità
Sezione 1b:24 Premi dei beneficiari del soccorso d’emergenza ai sensi dell’art. 82 LAsi25
Art. 92dSezione 2: Forme particolari d’assicurazione
Art. 93 Assicurazione con franchigie opzionali a. Franchigie opzionaliArt. 94 b. Adesione e uscita, cambiamento di franchigia
Art. 95 c. Premi
Art. 96 Assicurazione con bonus a. Principio
Art. 97 b. Adesione e uscita
Art. 98 c. Premi
Art. 99 Assicurazioni con scelta limitata dei fornitori di prestazioni a. Principio
Art. 100 b. Adesione e uscita
Art. 101 c. Premi
Art. 101a Forme particolari d’assicurazione per gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia
Capitolo 3: Partecipazione ai costi
Art. 103 Franchigia e aliquota percentualeArt. 104 Contributo ai costi di degenza ospedaliera
Art. 105 Aumento, riduzione e soppressione della partecipazione ai costi
Capitolo 3a:26 Mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi
Art. 105a Interessi di moraArt. 105b Procedura di diffida
Art. 105c Esclusione della compensazione
Art. 105d Notifica dell’autorità cantonale competente
Art. 105e Notifiche relative alle esecuzioni
Art. 105f Notifiche relative ai certificati di carenza di beni
Art. 105g Dati personali
Art. 105h Scambio di dati
Art. 105i Titoli considerati equivalenti a un certificato di carenza di beni
Art. 105j Organo di revisione
Art. 105k Pagamenti dei Cantoni agli assicuratori
Art. 105l Cambiamento di assicuratore in caso di mora
Art. 105m Assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia
Sezione 1: Aventi diritto27
Art. 106 Riduzione dei premi da parte dei Cantoni per gli assicurati con un permesso di dimora valido per almeno tre mesiArt. 106a Riduzione dei premi da parte dei Cantoni per gli assicurati che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia
Sezione 2:28 Esecuzione della riduzione dei premi
Art. 106b Notifiche del CantoneArt. 106c Compiti dell’assicuratore
Art. 106d Scambio di dati
Art. 106e Costi
Seconda parte: Assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera
Art. 107 RiserveArt. 108 Tariffa dei premi
Art. 108a Pagamento dei premi, interessi di mora e interessi rimunerativi
Art. 109 Adesione
Parte terza: Regole di coordinamento
Titolo 1: Coordinamento delle prestazioni
Capitolo 1: Relazioni con altre assicurazioni sociali
Sezione 1: Limiti dell’obbligo di fornire prestazioni
Art. 110 PrincipioArt. 111 Notifica dell’infortunio
Sezione 2: Obbligo di anticipare le prestazioni
Art. 112 In relazione con l’assicurazione contro gli infortuni e l’assicurazione militareArt. 113 In relazione con l’assicurazione per l’invalidità
Art. 114 Obbligo d’informare
Art. 115
Art. 116 Tariffe differenti
Sezione 3: Rimborso di prestazioni di altri assicuratori sociali
Art. 117 PrincipioArt. 118 Conseguenze per gli assicurati
Art. 119 Differenti tariffe
Parte quarta: Decisione, spese di comunicazione e pubblicazione di dati30
Art. 127 DecisioneArt. 128 e 129
Parte quinta: Disposizioni finali
Titolo 1: Disposizioni transitorie
Art. 131Art. 132 Rapporti d’assicurazione esistenti
Art. 133
Art. 134 Fornitori di prestazioni
Art. 135 Garanzia della qualità
Art. 136
Titolo 2: Entrata in vigore
Art. 137Disposizione finale della modifica del 17 settembre 199732
Disposizioni finali della modifica del 23 febbraio 200033
Disposizione finale della modifica del 2 ottobre 200034
Per determinati gruppi di medicamenti, l’UFSP può rinunciare durante cinque anni al massimo all’adeguamento dei prezzi alla struttura dei prezzi di cui all’articolo 67 oppure prevedere un adeguamento scaglionato.
Disposizioni finali della modifica del 22 maggio 200235
Disposizioni finali della modifica del 26 giugno 200236
Le procedure pendenti all’entrata in vigore della presente modifica sono rette dal nuovo diritto.
Disposizione finale della modifica del 6 giugno 200337
Disposizioni finali della modifica del 26 maggio 200438
1 Gli assicuratori devono informare per scritto ogni assicurato entro il 31 ottobre 2004 al più tardi sulle nuove franchigie opzionali e sulle riduzioni dei premi accordate in relazione ad esse.
2 Per gli assicurati che hanno scelto una franchigia opzionale, a partire dal 1° gennaio 2005 si applica la franchigia opzionale offerta dal loro assicuratore che corrisponde alla loro franchigia attuale o che vi si avvicina maggiormente. Se la franchigia appena superiore o appena inferiore differiscono dello stesso ammontare dalla loro franchigia attuale, si applica la franchigia superiore. Gli assicurati con franchigia opzionale possono tuttavia scegliere un’altra franchigia o passare all’assicurazione ordinaria se lo comunicano per scritto all’assicuratore al più tardi entro il 30 novembre 2004.
Disposizioni finali della modifica del 3 dicembre 200439
1 Per diplomi ai sensi degli articoli 45, 47–49 e 50a si intendono anche i diplomi rilasciati o ritenuti equipollenti, prima dell’entrata in vigore della presente modifica, da un organismo designato in comune dai Cantoni o dal Dipartimento.
2 Per quanto concerne i rapporti assicurativi conclusi prima dell’entrata in vigore della presente modifica dell’articolo 103 capoverso 5, la normativa previgente si applica alla durata contrattuale convenuta, ma al massimo sino al 31 dicembre 2005.
Disposizioni finali della modifica del 9 novembre 200540
Disposizioni finali della modifica del 26 aprile 200641
1 Gli assicuratori devono applicare le prescrizioni di cui all’articolo 6a entro il 1° agosto 2006.
2 Per gli assicurati il cui obbligo di assicurazione è stato sospeso prima del 1° luglio 2006 a causa del servizio militare, l’articolo 10a si applica nel suo tenore precedente42.
3 Gli articoli 65–65c nonché 66a si applicano ai medicamenti che sono stati ammessi nell’elenco delle specialità prima dell’entrata in vigore della presente modifica.
Disposizioni transitorie della modifica del 27 giugno 200745
1 Per i preparati originali ammessi nell’elenco delle specialità prima dell’entrata in vigore della presente modifica si applica l’articolo 65a nella versione del 26 aprile 200646.
2 I preparati originali e i generici ammessi nell’elenco delle specialità tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 2002 sono oggetto di un riesame entro il 30 giugno 2008 al fine di controllare se adempiono ancora le condizioni di ammissione. Il Dipartimento definisce la procedura applicabile per il riesame.
3 L’articolo 66 si applica anche ai medicamenti ammessi nell’elenco delle specialità prima del 10 maggio 2006.
4 L’articolo 105b capoversi 1 e 2 non si applica ai premi scaduti prima del 1° agosto 2007 e alle partecipazioni ai costi delle prestazioni fornite prima del 1° agosto 2007.
5 L’articolo 105c capoverso 2 non si applica alle sospensioni della presa a carico delle prestazioni esistenti il 1° agosto 2007.
6 I premi e le partecipazioni ai costi, nonché gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non pagati, scaduti prima del 1° gennaio 2006, non impediscono un cambiamento di assicuratore.
Disposizione transitoria della modifica del 22 agosto 200747
Le disposizioni della presente ordinanza relative all’ufficio di revisione valgono a partire dal primo esercizio annuale che inizia con l’entrata in vigore della presente modifica o in seguito.
Disposizioni finali della modifica del 22 ottobre 200848
1 L’organizzazione menzionata nell’articolo 49 capoverso 2 della legge inizia la sua attività al più tardi il 31 gennaio 2009. I partner tariffali e i Cantoni comunicano al Consiglio federale la data d’inizio dell’attività dell’organizzazione e gli inviano gli statuti della medesima.
2 La prima richiesta di approvazione della convenzione tariffale di cui all’articolo 59d è sottoposta al Consiglio federale al più tardi il 30 giugno 2009. Oltre alla struttura tariffale uniforme e alle modalità di applicazione della tariffa, la convenzione include anche una proposta congiunta dei partner tariffali concernente le misure d’accompagnamento necessarie al momento dell’introduzione degli importi forfettari riferiti alle prestazioni. I partner tariffali concordano in particolare gli strumenti per la sorveglianza dell’evoluzione dei costi e del volume delle prestazioni (monitoraggio) e le misure correttive.
2bis Il monitoraggio di cui al capoverso 2 comprende in particolare, per ciascun fornitore di prestazioni, l’evoluzione del numero di casi, dei costi fatturati e, nel caso di un modello di rimunerazione di tipo Diagnosis Related Groups (DRG), l’evoluzione del Case Mix Index (CMI). Il monitoraggio di tutti i settori di cui all’articolo 49 capoverso 1 della legge, inclusi i settori interessati prima e dopo il ricovero, deve garantire in particolare che, oltre al meccanismo di correzione previsto dal capoverso 2ter, ulteriori misure correttive possano essere applicate dai partner tariffali. Se i partner tariffali non riescono a concordare un monitoraggio corrispondente, i fornitori di prestazioni trasmettono trimestralmente agli assicuratori le informazioni necessarie a tal fine, a partire dalla data d’introduzione di cui al capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 21 dicembre 2007 della legge e fino alla conclusione delle misure correttive. Gli assicuratori svolgono un monitoraggio congiuntamente e pubblicano ogni sei mesi una valutazione come base per le misure correttive dei partner tariffali.49
2ter Se, nel caso di un modello di rimunerazione di tipo DRG, i partner tariffali non riescono a concordare misure correttive uniformi a livello nazionale conformemente al capoverso 2, nei primi due anni successivi all’introduzione del modello di rimunerazione, sia in caso di aumento ingiustificato superiore al 2 per cento del CMI effettivo durante l’anno di fatturazione rispetto al CMI concordato, sia del numero di casi effettivo durante l’anno di fatturazione rispetto al numero di casi considerato per concordare il CMI, il fornitore di prestazioni deve rimborsare i ricavi supplementari nel corso dell’anno successivo secondo la ripartizione ai sensi dell’articolo 49a della legge. Le modalità di attuazione sono concordate tra i fornitori di prestazioni e gli assicuratori.50
3 I partner tariffali sottopongono al Consiglio federale l’importo del contributo per ogni caso ai sensi dell’articolo 59e al più tardi al momento della presentazione della prima richiesta di approvazione secondo il capoverso 2.
4 In deroga alle disposizioni finali della modifica del 22 ottobre 200851 dell’ordinanza del 3 luglio 200252 sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie, nel 2012 la rimunerazione dei costi di utilizzazione delle immobilizzazioni, nel caso di un modello di rimunerazione di tipo DRG, si effettua per mezzo di un supplemento sui prezzi di base negoziati nelle convenzioni tariffali. Il supplemento ammonta al 10 per cento.53
Disposizione finale della modifica del 13 marzo 200954
In collaborazione con l’UFSP, con gli uffici preposti al versamento delle rendite e con le competenti rappresentanze svizzere all’estero, l’istituzione comune informa i redditieri residenti in uno dei nuovi Stati membri della Comunità europea dell’obbligo di assicurarsi, al più tardi tre mesi dopo l’entrata in vigore del Protocollo del 27 maggio 200855 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania, considerata la partecipazione della Bulgaria e della Romania, in qualità di parti contraenti, a seguito alla loro adesione all’Unione europea. Queste informazioni valgono d’ufficio per tutti i familiari residenti in uno dei nuovi Stati membri della Comunità europea. La Confederazione prende a suo carico le spese d’informazione dell’istituzione comune.
Disposizione transitoria della modifica del 24 giugno 200956
Per i progetti pilota di cui all’articolo 36a approvati prima dell’entrata in vigore della modifica del 24 giugno 2009 la durata di quattro anni è ridotta del tempo già trascorso al momento dell’entrata in vigore della presente modifica.
Disposizioni transitorie della modifica del 1° luglio 200957
1 L’UFSP esamina se i prezzi di fabbrica per la consegna dei preparati originali ammessi nell’elenco delle specialità tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2006 adempiono ancora le condizioni di ammissione.
2 L’azienda responsabile della distribuzione di un preparato originale che deve essere riesaminato calcola, in base ai disciplinamenti rilasciati dalle relative autorità o associazioni, i prezzi di fabbrica per la consegna in Germania, Danimarca, Regno Unito, Paesi Bassi, Francia e Austria degli imballaggi maggiormente venduti in Svizzera. L’azienda provvede a far confermare tali prezzi da una persona con potere di firma rappresentante del fabbricante nel rispettivo Paese. Il numero di imballaggi del preparato originale venduti in Svizzera negli ultimi 12 mesi comprende tutte le forme di commercio e deve essere confermato da una persona con potere di firma rappresentante del fabbricante in Svizzera.
3 L’azienda responsabile della distribuzione di un preparato originale deve comunicare all’UFSP, entro il 30 novembre 2009, i prezzi medi di fabbrica per la consegna vigenti il 1° ottobre 2009. L’UFSP calcola il prezzo medio di fabbrica per la consegna in base ai prezzi vigenti in Germania, Danimarca, Regno Unito, Paesi Bassi, Francia e Austria e lo converte in franchi svizzeri in base al corso medio del cambio vigente tra i mesi di aprile e settembre 2009.
4 L’UFSP riduce il prezzo di fabbrica per la consegna dei preparati originali con effetto dal 1° marzo 2010 fino al prezzo medio di fabbrica per la consegna calcolato secondo il capoverso 3, se:
- a.
- il 1° ottobre 2009 il prezzo di fabbrica per la consegna del preparato originale (valore originario) è superiore di oltre il 4 per cento al prezzo calcolato secondo il capoverso 3;
- b.
- fino al 30 novembre 2009 l’azienda non ha presentato domanda di riduzione del prezzo di fabbrica per la consegna con effetto dal 1° marzo 2010 fino a un importo che superi del 4 per cento al massimo il prezzo di fabbrica per la consegna calcolato secondo il capoverso 3.
5 La riduzione di prezzo secondo il capoverso 4 può avvenire progressivamente. Se la riduzione di prezzo è superiore al 15 per cento del valore originario, un primo adeguamento è effettuato il 1° marzo 2010 con una riduzione di prezzo all’85 per cento del valore originario, e il 1° gennaio 2011, con una riduzione fino al prezzo medio di fabbrica per la consegna calcolato secondo il capoverso 3.
6 I prezzi dei generici ammessi nell’elenco delle specialità prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° luglio 2009 sono riesaminati fino al 1° gennaio 2010 e adeguati dal 1° marzo 2010. Nel quadro di questo riesame straordinario dei prezzi, sono considerati economici i generici il cui prezzo di fabbrica per la consegna sia inferiore di almeno il 10 per cento rispetto al prezzo medio di fabbrica per la consegna vigente il 1° ottobre 2009 del corrispettivo preparato originale all’estero. Il prezzo medio di fabbrica per la consegna è calcolato in base ai prezzi vigenti in Austria, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito.58
7 Il supplemento attinente al prezzo e il supplemento per imballaggio di cui all’articolo 67 capoverso 1quater di tutti i preparati ammessi nella lista delle specialità fino all’entrata in vigore della modifica del 1° luglio 2009 sono riesaminati fino al 1° gennaio 2010 e adeguati dal 1° marzo 2010.
Disposizioni transitorie della modifica del 3 dicembre 201059
1 Gli assicuratori devono trasmettere all’UFSP, per informazione, il regolamento di collocamento entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del 3 dicembre 2010.
2 Essi devono collocare il loro patrimonio conformemente agli articoli 80–80i entro la chiusura dei conti annuali del 31 dicembre 2011. I collocamenti giusta l’articolo 80d capoverso 1 lettera d devono essere effettuati conformemente agli articoli 80–80i entro il 31 dicembre 2015.
3 Gli assicuratori devono sottoporre entro un anno all’UFSP, per approvazione, i collocamenti secondo l’articolo 80d capoverso 1 lettera e esistenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 3 dicembre 2010.
Disposizioni transitorie relativa alla modifica del 22 giugno 201160
1 Gli assicuratori devono provvedere affinché, entro cinque anni dall’entrata in vigore, le loro riserve raggiungano l’ammontare minimo di cui all’articolo 78a.
2 Prima di tale data, gli assicuratori le cui riserve non raggiungono l’ammontare minimo devono disporre:
- a.
- delle riserve di sicurezza di cui all’articolo 78 capoverso 4 del diritto vigente; e
- b.
- di una riassicurazione, sempre che abbiano meno di 50 000 persone nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie.
Disposizione transitoria della modifica del 6 luglio 201161
Se un beneficiario del soccorso d’emergenza oggetto di una decisione in materia di asilo passata in giudicato prima dell’entrata in vigore della presente modifica presenta a un assicuratore una domanda di assunzione dei costi, i premi e i supplementi secondo la presente modifica sono dovuti con effetto retroattivo dal momento dell’entrata in vigore di quest’ultima.
Allegato
1 RS 830.1
2 RS 832.10
3 RS 812.21
4 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del 18 ago. 2004 (RU 2004 4037).
5 Originariamente avanti l’art. 11. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2000 (RU 2001 138).
6 Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 1639).
7 Nuovo testo giusta l’art. 17 dell’O del 27 giu. 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 4055).
8 Nuovo testo giusta l’art. 17 dell’O del 27 giu. 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 4055).
9 Nuovo testo giusta l’art. 17 dell’O del 27 giu. 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 4055).
10 Introdotta dal n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5097).
11 Introdotta dal n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5097).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2272).
13 RU 1997 2440
14 Introdotto dal n. I dell’O del 17 set. 1997 (RU 1997 2272).
15 Originaria Sezione 1.
16 Originaria Sezione 2.
17 Originaria Sezione 3.
18 Originaria Sezione 4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2272).
19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3449).
20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3449).
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6155). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
22 Introdotta dal n. I dell’O del 3 lug. 2001 (RU 2002 915).
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mag. 2002 (RU 2002 1633).
24 Introdotta dal n. I dell'O del 6 lug. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3535). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
25 RS 142.31
26 Introdotta dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3573).
27 Introdotto dal n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).
28 Introdotta dal n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3908).
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3908).
31 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002 (RU 2002 3908).
32 Abrogata dal n. IV 51 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
33 Abrogate dal n. IV 51 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
34 RU 2000 2835
35 Abrogate dal n. IV 51 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
36 RU 2002 2129
37 Abrogata dal n. IV 51 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
38 RU 2004 3437
39 RU 2004 5075
40 Abrogate dal n. IV 51 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
41 RU 2006 1717
42 RU 2001 138
43 Abrogato dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, con effetto dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3573).
44 Abrogato dal n. II dell'O del 22 giu. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3449).
45 RU 2007 3573
46 RU 2006 1717
47 RU 2007 3989
48 RU 2008 5097
49 Introdotto dal n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5037).
50 Introdotto dal n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5037).
51 RU 2008 5105
52 RS 832.104
53 Introdotto dal n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5037).
54 RU 2009 1825
55 RS 0.142.112.681.1
56 RU 2009 3525
57 RU 2009 4245
58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4759).
59 RU 2010 6155
60 RU 2011 3449
61 RU 2011 3535