Sezione 11: Criteri di pianificazione
Titolo 5: Finanziamento
Capitolo 2: Premi degli assicurati
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 91a Riduzione dei premi per assoggettamento a un’altra assicurazione
> Art. 92a Riscossione dei premi
Art. 92 Tariffe dei premi
1 Gli assicuratori devono inviare all’UFSP per approvazione le tariffe dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e corrispettive modifiche al più tardi cinque mesi prima della loro applicazione. Queste tariffe non sono applicabili prima di essere state approvate dall’UFSP.
2 Alle tariffe dei premi vanno allegati, mediante il formulario fornito dall’UFSP:
- a.
- il preventivo (bilancio e conto d’esercizio) dell’anno contabile corrente;
- b.
- il preventivo (bilancio e conto d’esercizio) dell’anno contabile successivo.
3 Se i premi sono graduati secondo i Cantoni o le regioni, l’UFSP può chiedere periodicamente all’assicuratore un esposto sui conti medi degli ultimi anni contabili nei relativi Cantoni e regioni.
4 L’assicuratore deve comunicare i premi unitamente alle corrispettive condizioni d’assicurazione anche per le forme particolari d’assicurazione di cui all’articolo 62 della legge.
5 Con l’approvazione delle tariffe dei premi oppure anche dopo, l’UFSP può impartire istruzioni all’assicuratore riguardo la determinazione dei premi degli anni seguenti.