Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 11: Criteri di pianificazione
Titolo 5: Finanziamento
Capitolo 2: Premi degli assicurati
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 91a Riduzione dei premi per assoggettamento a un’altra assicurazione
> Art. 92a Riscossione dei premi

Art. 92 Tariffe dei premi

1 Gli assicuratori devono inviare all’UFSP per approvazione le tariffe dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e corrispettive modifiche al più tardi cinque mesi prima della loro applicazione. Queste tariffe non sono applicabili prima di essere state approvate dall’UFSP.

2 Alle tariffe dei premi vanno allegati, mediante il formulario fornito dall’UFSP:

a.
il preventivo (bilancio e conto d’esercizio) dell’anno contabile corrente;
b.
il preventivo (bilancio e conto d’esercizio) dell’anno contabile successivo.

3 Se i premi sono graduati secondo i Cantoni o le regioni, l’UFSP può chiedere periodicamente all’assicuratore un esposto sui conti medi degli ultimi anni contabili nei relativi Cantoni e regioni.

4 L’assicuratore deve comunicare i premi unitamente alle corrispettive condizioni d’assicurazione anche per le forme particolari d’assicurazione di cui all’articolo 62 della legge.

5 Con l’approvazione delle tariffe dei premi oppure anche dopo, l’UFSP può impartire istruzioni all’assicuratore riguardo la determinazione dei premi degli anni seguenti.


Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali