Sezione 11: Criteri di pianificazione
Titolo 5: Finanziamento
Capitolo 2: Premi degli assicurati
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 91 Graduazione dei premi
> Art. 92 Tariffe dei premi
Art. 91a1 Riduzione dei premi per assoggettamento a un’altra assicurazione
2 Gli assicuratori riducono, per la durata della copertura degli infortuni, i premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie delle persone che hanno concluso un’assicurazione obbligatoria secondo la LAINF3.4
3 Gli assicuratori possono ridurre, per la durata della copertura degli infortuni, i premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie delle persone che hanno stipulato un’assicurazione facoltativa o per accordo ai sensi della LAINF.5
4 Il premio può essere ridotto soltanto della parte che corrisponde alla copertura degli infortuni, ma al massimo del 7 per cento.6
1 Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3139).
2 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 dic. 2000 (RU 2001 138).
3 RS 832.20
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 apr. 2006 (RU 2006 1717).
5 Introdotto dal n. I dell’O del 26 apr. 2006 (RU 2006 1717).
6 Introdotto dal n. I dell’O del 26 apr. 2006 (RU 2006 1717).