Sezione 11: Criteri di pianificazione
Titolo 5: Finanziamento
Capitolo 2: Premi degli assicurati
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 90c Premi minimi
> Art. 91a Riduzione dei premi per assoggettamento a un’altra assicurazione
Art. 91 Graduazione dei premi
1 Se l’assicuratore gradua i premi secondo le regioni giusta l’articolo 61 capoverso 2 della legge, la differenza tra i premi dell’assicurazione ordinaria con copertura degli infortuni all’interno di uno stesso Cantone non può superare:
- a.
- il 15 per cento tra la regione 1 e la regione 2;
- b.
- il 10 per cento tra la regione 2 e la regione 3.1
2 Per le persone di cui agli articoli 4 e 5, soggette all’assicurazione svizzera, l’assicuratore gradua i premi secondo le regioni ove si trova il loro domicilio, se è provato che i costi differiscono secondo queste regioni. Qualora, in considerazione del numero delle persone interessate, ciò risulti sproporzionato, l’assicuratore può applicare i premi svizzeri dell’ultimo domicilio della persona in Svizzera o della sede dell’assicuratore.2
3 Per gli assicurati di cui all’articolo 61 capoverso 3 della legge, la graduazione dei premi secondo i gruppi d’età è effettuata in base all’anno di nascita.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 apr. 2006, in vigore dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 955).