Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 11: Criteri di pianificazione
Titolo 5: Finanziamento
Capitolo 2: Premi degli assicurati
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 90b
> Art. 91 Graduazione dei premi

Art. 90c1 Premi minimi

1 Il premio delle forme particolari di assicurazione secondo gli articoli 93–101 ammonta almeno al 50 per cento del premio dell’assicurazione ordinaria con copertura degli infortuni della regione di premio e del gruppo di etą dell’assicurato.

2 Le riduzioni di premi per le forme particolari d’assicurazione secondo gli articoli 93–101 devono essere fissate in modo che la riduzione per la sospensione della copertura degli infortuni possa essere concessa senza che il premio raggiunga un livello inferiore al premio minimo secondo il capoverso 1.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 26 apr. 2006 (RU 2006 1717).


Stato 1° maggio 2012
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