Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 11: Criteri di pianificazione
Titolo 5: Finanziamento
Capitolo 2: Premi degli assicurati
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 89 Indicazione dei premi
> Art. 90a Interessi compensativi

Art. 901 Pagamento dei premi

I premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3573).


Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali