Parte prima: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Titolo 1: Obbligo d’assicurazione
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 2: Inizio e fine dell’assicurazione
< Art. 8 Supplemento di premio in caso d’affiliazione tardiva
> Art. 10
Art. 91 Fine del rapporto assicurativo
Se un assicurato non sottoposto alla legislazione svizzera in materia d’assistenza sociale non paga premi o partecipazioni ai costi e la procedura esecutiva non può essere promossa contro di lui oppure non sfocia nel pagamento dei premi o delle partecipazioni ai costi, l’assicuratore può sciogliere il rapporto assicurativo, previa diffida scritta e avvertenza sulle conseguenze dell’omesso pagamento.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3908).
Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali