Sezione 11: Criteri di pianificazione
Titolo 5: Finanziamento
Capitolo 2: Premi degli assicurati
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 88 Rapporti dell’organo di revisione
> Art. 90 Pagamento dei premi
Art. 89 Indicazione dei premi
L’assicuratore deve indicare separatamente per ogni assicurato i premi:
- a.1
- dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, scindendo la parte di premio per il rischio infortuni ivi incluso;
- b.
- dell’assicurazione d’indennitą giornaliera;
- c.
- delle assicurazioni complementari;
- d.
- degli altri rami d’assicurazione.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 apr. 2006 (RU 2006 1717).
Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali