Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 11: Criteri di pianificazione
Titolo 5: Finanziamento
Capitolo 2: Premi degli assicurati
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 88 Rapporti dell’organo di revisione
> Art. 90 Pagamento dei premi

Art. 89 Indicazione dei premi

L’assicuratore deve indicare separatamente per ogni assicurato i premi:

a.1
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, scindendo la parte di premio per il rischio infortuni ivi incluso;
b.
dell’assicurazione d’indennitą giornaliera;
c.
delle assicurazioni complementari;
d.
degli altri rami d’assicurazione.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 apr. 2006 (RU 2006 1717).


Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali