Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 11: Criteri di pianificazione
Titolo 5: Finanziamento
Capitolo 1: Riserve, esposizione dei conti e revisione
Sezione 3: Esposizione dei conti
< Art. 85 Comunicazioni all’UFSP
> Art. 86 Organo di revisione

Art. 85a1 Pubblicazione

1 Gli assicuratori pubblicano il rapporto di gestione e lo trasmettono all’UFSP ogni anno entro il 30 giugno. Lo mettono anche a disposizione di qualsiasi persona interessata.

2 I dati principali per ramo assicurativo nonché le cifre di cui all’articolo 31 capoverso 2 devono essere menzionati nel rapporto di gestione. L’UFSP può dare altre istruzioni relative al contenuto del rapporto di gestione.

3 È inoltre allestito un conto di gruppo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni2 relative alle società anonime.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 6 giu. 2003 (RU 2003 3249). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5639).
2 RS 220


Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali