Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 11: Criteri di pianificazione
Titolo 5: Finanziamento
Capitolo 1: Riserve, esposizione dei conti e revisione
Sezione 2: Collocamento del patrimonio
< Art. 80h Strumenti finanziari derivati
> Art. 81 Principi

Art. 80i Esclusione del prestito di valori mobiliari

Il prestito di valori mobiliari (art. 75 cpv. 2 dell’O del 9 nov. 20051 sulla sorveglianza), nonché la vendita di titoli con l’impegno di riacquistare successivamente la stessa quantità di titoli dello stesso genere, non sono ammessi.



Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali