Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 11: Criteri di pianificazione
Titolo 5: Finanziamento
Capitolo 1: Riserve, esposizione dei conti e revisione
Sezione 2: Collocamento del patrimonio
< Art. 79
> Art. 80a Principi di collocamento

Art. 80 Campo d’applicazione

1 La presente sezione si applica al patrimonio degli assicuratori.

2 Sono considerati patrimonio degli assicuratori i loro collocamenti di capitali inclusi i beni immobiliari e le liquidità assegnate ai collocamenti di capitali. I valori delle assicurazioni retti dalla legge del 2 aprile 19081 sul contratto d’assicurazione non sono considerati patrimonio.



Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali