Parte prima: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Titolo 1: Obbligo d’assicurazione
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 2: Inizio e fine dell’assicurazione
< Art. 7a Continuazione dell’assicurazione per persone non pił soggette d’obbligo
> Art. 8 Supplemento di premio in caso d’affiliazione tardiva
Art. 7b1 Prolungamento dell’obbligo d’assicurazione
Gli assicuratori informano per iscritto gli assicurati di cui all’articolo 6a capoverso 1 della legge circa il prolungamento dell’obbligo d’assicurazione.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 915).
Stato 1° maggio 2012
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