Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 11: Criteri di pianificazione
Titolo 5: Finanziamento
Capitolo 1: Riserve, esposizione dei conti e revisione
Sezione 1: Riserve
< Art. 78b Frequenza e momento della determinazione
> Art. 79

Art. 78c Rapporto

1 Gli assicuratori redigono annualmente un rapporto sul calcolo delle riserve disponibili e dell’ammontare minimo delle riserve.

2 Il rapporto deve contenere tutte le informazioni necessarie alla comprensione del calcolo delle riserve disponibili e dell’ammontare minimo delle riserve, nonché della situazione dell’assicuratore riguardo ai rischi.

3 Esso dev’essere sottoscritto dalla direzione e inoltrato all’UFSP. Il Dipartimento stabilisce il momento dell’inoltro.


Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali