Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 11: Criteri di pianificazione
Capitolo 4: Controllo dell’economicità e della qualità delle prestazioni
< Art. 76 Dati concernenti le prestazioni fornite
> Art. 78 Determinazione delle riserve

Art. 77 Garanzia della qualità

1 I fornitori di prestazioni o le loro organizzazioni elaborano concetti e programmi in materia d’esigenze inerenti la qualità delle prestazioni e la promozione della qualità. Le modalità d’esecuzione (controllo dell’osservanza, conseguenze dell’inosservanza, finanziamento) sono regolate nelle convenzioni tariffali o nelle convenzioni particolari relative alla garanzia della qualità, stipulate con gli assicuratori o le loro organizzazioni. Questi ordinamenti devono corrispondere al livello di quanto generalmente riconosciuto, tenuto conto dell’economicità delle prestazioni.

2 Le parti alla convenzione devono informare l’UFSP in merito alle vigenti disposizioni convenzionate. L’UFSP può esigere un rapporto concernente l’applicazione delle regole sulla garanzia della qualità.

3 Nei campi per i quali non si è potuto stipulare alcuna convenzione oppure laddove la convenzione non corrisponde ai requisiti di cui al capoverso 1, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni. Sente dapprima le organizzazioni interessate.

4 Sentita la competente commissione, il dipartimento stabilisce le misure di cui all’articolo 58 capoverso 3 della legge.


Stato 1° maggio 2012
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