Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 11: Criteri di pianificazione
Capitolo 3: Tariffe e prezzi
Sezione 4: Elenco delle specialità
< Art. 70a Prescrizioni di dettaglio
> Art. 71a Assunzione dei costi di un medicamento ammesso nell’elenco delle specialità che non rientra nell’informazione professionale approvata o nella limitazione

Art. 71 Tasse e costi

1 Il richiedente deve pagare una tassa per ogni domanda.

2 I costi straordinari, segnatamente per ulteriori perizie, possono essere conteggiati in sovrappiù.

3 Per ogni medicamento ammesso nell’elenco delle specialità e per ogni imballaggio quivi indicato va pagata una tassa annua. Questa tassa serve a coprire i costi di pubblicazione dell’elenco delle specialità.

4 Il dipartimento stabilisce l’ammontare delle tasse.


Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali