Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 11: Criteri di pianificazione
Capitolo 3: Tariffe e prezzi
Sezione 4: Elenco delle specialità
< Art. 70 Ammissione senza domanda
> Art. 71 Tasse e costi

Art. 70a1 Prescrizioni di dettaglio

Il dipartimento emana prescrizioni di dettaglio:

a.
sulla procedura d’ammissione di medicamenti nell’elenco delle specialità;
b.
sui criteri applicabili in materia di valutazione dell’efficacia, dell’idoneità e dell’economicità;
c.
sulla procedura di riesame delle condizioni di ammissione di cui agli articoli 65d e 65e.

1 Introdotto dal n. I dell'O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4245).


Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali