Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 11: Criteri di pianificazione
Capitolo 3: Tariffe e prezzi
Sezione 4: Elenco delle specialità
< Art. 69a
> Art. 70a Prescrizioni di dettaglio

Art. 701 Ammissione senza domanda

L’UFSP può ammettere o mantenere nell’elenco delle specialità un medicamento che è stato omologato dall’Istituto e che rivela una grande importanza terapeutica, anche se il fabbricante o l’importatore non ne ha domandato l’iscrizione o ne ha chiesto la radiazione. In questo caso l’UFSP stabilisce l’importo della rimunerazione a carico dell’assicuratore.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 apr. 2006 (RU 2006 1717).


Stato 1° maggio 2012
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