Parte prima: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Titolo 1: Obbligo d’assicurazione
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 2: Inizio e fine dell’assicurazione
< Art. 6 Persone che soggiornano all’estero al servizio di una collettivitą pubblica
> Art. 7 Casi particolari
Art. 6a1 Dati del formulario d’affiliazione
1 Gli assicuratori possono domandare nel formulario d’affiliazione soltanto i dati necessari per l’adesione all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o per il cambiamento dell’assicuratore.
2 Il formulario d’affiliazione non deve contenere nessun dato, nessuna indicazione o qualsivoglia correlazione con le assicurazioni ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2 della legge o con l’assicurazione facoltativa delle indennitą giornaliere ai sensi degli articoli 67–77 della legge.
3 Gli assicuratori possono trattare i dati personali soltanto per i compiti previsti nella legge.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 26 apr. 2006 (RU 2006 1717). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali