Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 11: Criteri di pianificazione
Capitolo 3: Tariffe e prezzi
Sezione 4: Elenco delle specialità
< Art. 65d Riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni
> Art. 66 Estensione delle indicazioni

Art. 65e1 Riesame delle condizioni di ammissione alla scadenza del brevetto

1 Immediatamente dopo la scadenza della protezione del brevetto, l’UFSP riesamina i preparati originali per verificare se adempiono ancora le condizioni di ammissione. I brevetti di procedimento non sono presi in considerazione all’atto del riesame.

2 Per la valutazione dell’economicità i costi di ricerca e di sviluppo non sono più presi in considerazione.

3 Se dalla verifica dell’economicità risulta che il prezzo massimo è troppo elevato, l’UFSP decide un’adeguata riduzione del prezzo.


1 Introdotto dal n. I dell'O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4245).


Stato 1° maggio 2012
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