Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 11: Criteri di pianificazione
Capitolo 3: Tariffe e prezzi
Sezione 4: Elenco delle specialità
< Art. 64a Definizioni
> Art. 65a Valutazione dell’efficacia

Art. 651 Condizioni generali d’ammissione

1 Un medicamento può essere ammesso nell’elenco delle specialità se è stato validamente omologato dall’Istituto.

2 I medicamenti pubblicamente reclamizzati secondo l’articolo 2 lettera b dell’ordinanza del 17 ottobre 20012 sulla pubblicità dei medicamenti non sono ammessi nell’elenco delle specialità.

3 I medicamenti devono essere efficaci, idonei ed economici.

4 I titolari delle omologazioni dei preparati originali devono consegnare all’UFSP, con la domanda di ammissione nell’elenco delle specialità, il numero dei brevetti, il numero dei certificati originali di protezione, nonché la loro data di scadenza.

5 L’UFSP può vincolare l’ammissione a condizioni e oneri.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4245).
2 RS 812.212.5


Stato 1° maggio 2012
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