Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 11: Criteri di pianificazione
Capitolo 3: Tariffe e prezzi
Sezione 4: Elenco delle specialità
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Art. 64a1 Definizioni

1 È considerato preparato originale qualsiasi medicamento la cui sostanza attiva è stata omologata per la prima volta dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, Swissmedic (Istituto), compresa qualsiasi forma galenica autorizzata allo stesso momento o ulteriormente.

2 È considerato generico qualsiasi medicamento omologato dall’Istituto che per l’essenziale è uguale a un preparato originale ed è intercambiabile con quest’ultimo poiché possiede una sostanza attiva, una forma galenica e una posologia identiche.

3 È considerato medicamento in co-marketing qualsiasi medicamento omologato dall’Istituto che si differenzia da un altro medicamento omologato dall’Istituto (preparato di base) unicamente per la denominazione e l’imballaggio.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 26 apr. 2006 (RU 2006 1717).


Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali